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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26248/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo insussistente l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che, nel contesto di un concordato in appello ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p., gli aveva applicato la pena concordata. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel giudizio definito con concordato in appello, sono proponibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del procuratore generale e alla difformità tra accordo e pronuncia, mentre sono precluse le doglianze su motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello la parte può rinunciare ai motivi di impugnazione; la sentenza emessa all'esito dell'accordo è censurabile in cassazione solo per profili inerenti alla formazione del consenso, al consenso del procuratore generale e alla corrispondenza tra accordo e decisione.

  • art. 605 c.p.p.

    Richiamato nel contesto della sentenza impugnata che ha applicato la pena concordata in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte esclude che, in presenza di concordato in appello, il giudice debba motivare sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità o altre ragioni di merito non devolute.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità quando la causa di inammissibilità è manifesta.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa, non è dovuta la sanzione pecuniaria; nel caso concreto la Corte ha ritenuto dovuta anche la somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato quale disciplina del concordato in appello, istituto distinto dal patteggiamento e caratterizzato da effetti preclusivi sui motivi rinunciati.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengono alla formazione della volontà della parte, al consenso del procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono deducibili questioni coperte dalla rinuncia ai motivi.
  • La rinuncia ai motivi nell'accordo ex art. 599-bis c.p.p. comporta una preclusione processuale che impedisce al giudice di legittimità di esaminare questioni non più devolute, comprese quelle rilevabili d'ufficio come la verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La sentenza resa a seguito di concordato in appello non richiede una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'oggetto del giudizio è limitato dall'accordo tra le parti.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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