Cassazione Penale, Ordinanza n. 14868/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 8 maggio 2024, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare censurava la prova della responsabilità, la misura ritenuta eccessiva della pena e la mancata esclusione della recidiva contestata. La Corte rileva però che i motivi sono formulati in modo generico e indeterminato, senza specifica enunciazione delle ragioni di diritto e senza adeguati riferimenti alla motivazione della decisione impugnata, così da non consentire un effettivo controllo di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi privi del requisito di specificità imposto dall'art. 581 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso ogni liquidazione in favore della parte civile, poiché le conclusioni depositate non apportavano un concreto contributo alla confutazione delle ragioni del ricorso.
Norme richiamate
requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, correlati alla motivazione della sentenza impugnata; la loro genericità o apparenza comporta l'inammissibilità.
violazione di legge e vizi motivazionali
Il richiamo è effettuato in relazione ai motivi di ricorso, ma la Corte non affronta il merito delle censure per difetto di specificità.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici, cioè idonei a confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità può essere valutata sia in senso intrinseco, quando le deduzioni sono generiche o indeterminate, sia in senso estrinseco, quando il ricorso è solo apparente e non instaura una reale critica alla decisione impugnata.
- Quando il ricorso non consente al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, esso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14836/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14855/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14857/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14858/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14860/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14861/2025 del 15/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →