Cassazione Civile, Ordinanza n. 06428/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha chiesto il rimborso dell'IVA versata per l'anno 2010, assumendo di averne diritto quale operatore non residente che aveva nominato un rappresentante fiscale in Italia e di svolgere, in concreto, attività di singoli servizi turistici e non di pacchetti turistici soggetti al regime speciale. Dopo il diniego dell'Ufficio, confermato in primo grado e in appello, la ricorrente ha censurato la sentenza regionale per avere ritenuto applicabile l'art. 74-ter d.P.R. 633/1972 sulla base di una pretesa necessità di contabilità separata e per non avere valutato la documentazione prodotta (fatture, registri IVA, liquidazioni, prospetti fornitori, campioni di abbinamento tra vendite e acquisti), deducendo violazione dell'art. 74-ter d.P.R. 633/1972, dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. in relazione al regime probatorio e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, per il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter d.P.R. 633/1972, non è ammessa la detrazione né il rimborso dell'imposta relativa ai costi sostenuti per servizi resi da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, anche quando l'agenzia sia stabilita fuori dall'Unione europea, alla luce dell'art. 55 d.l. 69/2013 e della disciplina unionale. Ha inoltre ribadito che, nel giudizio di rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto; la censura sulla valutazione delle prove mirava in realtà a una rivisitazione del merito, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con conferma del diniego di rimborso.
Norme richiamate
richiamato quale base normativa dell'istanza di rimborso IVA presentata dalla contribuente.
art. 30, comma 3, lett. e), d.P.R. 633/1972
invocato dalla contribuente come fondamento del diritto al rimborso IVA.
art. 17, comma 2, d.P.R. 633/1972
richiamato in relazione alla nomina del rappresentante fiscale nello Stato.
norma che disciplina il regime speciale IVA per agenzie di viaggio e turismo, con meccanismo 'base da base' e preclusione della detrazione/rimborso dell'IVA sui costi dei servizi acquistati da terzi a vantaggio diretto dei viaggiatori.
n. 3; n. 4; comma 1, n. 5
richiamato come parametro delle censure di legittimità; la Corte ha escluso la fondatezza dei motivi formulati ai suoi sensi.
la violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non rispetta la regola di valutazione; non quando si contesti la mera cattiva valutazione del materiale probatorio.
non risultando violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la CTR ha deciso sulla domanda di rimborso e sul compendio probatorio a sostegno.
art. 310 direttiva 2006/112/CE
base unionale del divieto di detrazione e rimborso dell'IVA imputata all'agenzia di viaggi per servizi resi da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore.
art. 26 sesta direttiva IVA 77/388/CEE
richiamato quale antecedente del regime speciale oggi trasfuso nella direttiva 2006/112/CE.
art. 55 d.l. 69/2013 conv. in L. 98/2013
"l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi ... effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile"
disposizione interpretativa dell'art. 74-ter, comma 3, che conferma la non rimborsabilità dell'IVA anche per le agenzie stabilite fuori dall'Unione europea.
Massime di principio
- Nel regime speciale IVA delle agenzie di viaggio e turismo, la base imponibile è costituita dal margine dell'operatore e non è ammessa la detrazione o il rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi resi da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.
- La disciplina speciale si applica anche agli operatori stabiliti fuori dall'Unione europea, in coerenza con la normativa unionale e con la disposizione interna di interpretazione autentica.
- Chi domanda un rimborso tributario è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere; incombe quindi sul contribuente dimostrare che ricorrono i presupposti del regime ordinario invocato o l'inapplicabilità di quello speciale.
- In cassazione non è deducibile, sotto la veste della violazione dell'art. 116 c.p.c., la mera doglianza sulla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, salvo che si alleghi un vero e proprio uso di prove al di fuori delle regole legali di valutazione.
- La censura ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice abbia effettivamente pronunciato sulla domanda proposta e abbia semplicemente disatteso la ricostruzione fattuale o la prova offerta dalla parte.
- L'indicazione della contabilità separata può essere valorizzata come elemento utile alla dimostrazione del tipo di attività svolta, ma non costituisce di per sé un autonomo presupposto normativo di accesso al rimborso.
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