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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11534/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., come interpretato dalla Corte costituzionale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Ivrea deducendo un vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo D). In sostanza sosteneva che la fattispecie fosse stata erroneamente qualificata in diritto. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nei ricorsi proposti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione. Nel caso di specie la doglianza è stata ritenuta aspecifica e non autosufficiente, perché la pretesa violazione di legge non risultava immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto

    La deduzione in cassazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è consentita solo se l'errore è manifesto, ossia palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione, senza margini di opinabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo che vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se l'inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente.

  • Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023

    È richiamata come precedente secondo cui l'errore manifesto nella qualificazione giuridica deve emergere con immediatezza dai capi di imputazione e dalla motivazione, altrimenti il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza resa ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore denunciato sia manifesto e immediatamente percepibile dal testo del capo di imputazione e dalla motivazione della decisione.
  • Non è ammissibile la doglianza che prospetti una violazione di legge in modo generico, aspecifico o non autosufficiente, se l'asserito errore non risulti ictu oculi dalla sentenza impugnata e dagli atti richiamati.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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