Cassazione Penale, Ordinanza n. 16807/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 670, comma 3, c.p.p. proposta nell'interesse suo e di altro soggetto, diretta a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza irrevocabile pronunciata nei rispettivi procedimenti. In particolare, ha dedotto vizio di motivazione sostenendo che la propria istanza non potesse essere dichiarata inammissibile, poiché era già stata superata la fase preliminare di ammissibilità con la fissazione dell'udienza camerale. La Corte rileva però che il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il principio per cui le nullità assolute e insanabili derivanti, in un processo celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore non sono deducibili mediante incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. dopo il passaggio in giudicato, restando esperibile soltanto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. per far valere l'incolpevole mancata conoscenza del processo. La Corte aggiunge che l'incidente di esecuzione non può essere riqualificato come richiesta di rescissione del giudicato, per la diversa natura e funzione dei due rimedi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla motivazione dell'ordinanza impugnata, confermando che l'istanza proposta non era deducibile con incidente di esecuzione e che non poteva essere convertita in domanda di rescissione del giudicato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
L'incidente di esecuzione non è il rimedio per far valere, dopo il giudicato, nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione nel processo celebrato in assenza.
È il rimedio esperibile per dedurre l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, anche quando tale mancata conoscenza sia asseritamente derivata da nullità della citazione.
La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata in domanda di rescissione del giudicato, poiché i due istituti sono eterogenei per natura e funzione.
Massime di principio
- Le nullità assolute e insanabili connesse all'omessa citazione dell'imputato o del difensore in un processo celebrato in assenza, una volta formatosi il giudicato, non possono essere fatte valere tramite incidente di esecuzione.
- Quando si deduce l'incolpevole mancata conoscenza del processo, il rimedio tipicamente esperibile è la rescissione del giudicato, non l'incidente di esecuzione.
- L'incidente di esecuzione e la rescissione del giudicato sono rimedi diversi per natura e funzione e non sono convertibili l'uno nell'altro mediante riqualificazione processuale.
- La fissazione dell'udienza sul ricorso o sull'istanza non impedisce al giudice dell'esecuzione di dichiararne successivamente l'inammissibilità quando manchi un valido titolo di ammissibilità sostanziale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16710/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16711/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16714/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16719/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16725/2025 del 06/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →