Cassazione Penale, Ordinanza n. 32964/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata in appello per i reati contestati. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 340 e 612 c.p. Il ricorso era incentrato esclusivamente sulla mancata sostituzione della pena detentiva breve con una pena sostitutiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano, da un lato, una mera riproposizione di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, dall'altro, generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato come uno dei reati oggetto della condanna confermata in appello.
Richiamato come uno dei reati oggetto della condanna confermata in appello.
Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze sulla mancata sostituzione della pena detentiva breve devono essere specifiche e argomentate in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato; una critica generica non è idonea a fondare l'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32950/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32951/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32952/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32953/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32954/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32955/2025 del 07/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →