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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7870/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 02/05/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza del 30/03/2023 con la quale il ricorrente chiedeva la declaratoria di non esecutività della sentenza penale n. 475/2011. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge (art. 670 c.p.p.), sostenendo che la notificazione dell'estratto contumaciale sarebbe avvenuta il 12/09/2011 (data in cui egli si trovava negli Stati Uniti per lavoro) e non il 12/05/2011 come ritenuto dal giudice dell'esecuzione; inoltre affermava di essere all'estero sin dal 2003 e che il giudice non aveva adeguatamente approfondito le sue prospettazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione fosse già stata decisa con provvedimento del 4/03/2020 che aveva accertato la regolare notificazione personale dell'estratto contumaciale in data 12/05/2011. La sentenza penale era divenuta irrevocabile il 28/06/2011, quindi la notificazione risultava anteriore all'irrevocabilità; la presenza del condannato negli Stati Uniti nel settembre 2011 è irrilevante rispetto a quella notificazione. La circostanza di essere all'estero dal 2003 è stata dedotta per la prima volta in cassazione e quindi inammissibile. Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Utilizzato per emettere il provvedimento presidenziale di inammissibilità rispetto a istanze ritenute mera riproposizione di questioni già decise dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 548 cod. proc. pen.

    art. 548, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola la notificazione dell'estratto contumaciale; la Corte ha ritenuto provata la notifica personale in data 12/05/2011, anteriore all'irrevocabilità della sentenza, rendendo irrilevante l'assenza del condannato successiva a tale data.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse generica o già esaminata nel precedente provvedimento, dunque non idonea a fondare il ricorso in cassazione.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale

    Richiamata in relazione all'applicazione della sanzione patrimoniale (Cassa delle ammende); la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi per disporre il versamento di euro 3.000, non ravvisando che il ricorrente avesse proposto il ricorso senza colpa.

Massime di principio

  • Una istanza già decisa dal giudice dell'esecuzione può essere dichiarata inammissibile se si limita a riproporre le stesse doglianze senza elementi nuovi significativi.
  • Fatti nuovi o documenti non dedotti o prodotti nei gradi precedenti non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione e sono inammissibili.
  • Se la notificazione dell'estratto contumaciale è avvenuta prima che la sentenza diventasse irrevocabile, l'eventuale successiva presenza all'estero del condannato non annulla di per sé la efficacia della notificazione.
  • Per contestare la validità della notificazione è necessario dedurre in modo specifico e provato le viziature della stessa; deduzioni generiche sono inidonee.
  • La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente inammissibile, salvo comprovata assenza di colpa nella proposizione del gravame.

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