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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24971/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo un vizio di motivazione sulla prova utilizzata per affermare la sua responsabilità penale. In particolare ha contestato la qualificazione giuridica del fatto come rapina anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e ha censurato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era privo di specificità, perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e confutate in modo logico e giuridicamente corretto dai giudici di merito, che avevano valorizzato l'attendibilità della persona offesa, la convergenza con le dichiarazioni dei testi, le immagini di videosorveglianza e un file audio della telefonata con l'esecutore materiale della rapina, oltre alle modalità della condotta e al valore del bene sottratto, incompatibili con la speciale tenuità del danno.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

  • art. 628 c.p.

  • art. 62 c.p.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è esclusa quando modalità della condotta e valore del bene sottratto non consentono di ritenerla sussistente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La deduzione di un vizio di motivazione deve essere supportata da argomentazioni specifiche e non meramente reiterative di quelle già respinte nei precedenti gradi di giudizio.
  • La qualificazione del fatto come rapina può essere confermata quando la ricostruzione probatoria complessiva, fondata su dichiarazioni della persona offesa, riscontri testimoniali, immagini di videosorveglianza e ulteriori elementi documentali, esclude i presupposti dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
  • La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile se le modalità della condotta e il valore del bene sottratto sono incompatibili con una valutazione di particolare esiguità del pregiudizio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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