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Ordinanza

Ordinanza n. 11/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Reggio Emilia del -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202400094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Reggio Emilia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per l’annullamento un provvedimento DASPO adottato dal Questore della Provincia di Reggio Emilia. Dalla motivazione dell’ordinanza non emergono i vizi di legittimità dedotti nel ricorso, poiché la decisione è limitata alla verifica dell’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio e alla richiesta di aggiornamento della situazione sostanziale e processuale. Il TAR rileva l’assenza di recente attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito e dispone che il ricorrente chiarisca motivatamente se tale interesse permanga, aggiornando e documentando eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalando l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Anche le amministrazioni resistenti devono verificare la completezza della propria attività difensiva e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti dai quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR non decide il merito dell’impugnazione del DASPO. Dispone incombenti istruttori a carico di entrambe le parti, da adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il ricorrente deve precisare l’attualità dell’interesse alla decisione, aggiornare e documentare la vicenda e indicare eventuali esigenze istruttorie; le amministrazioni devono completare, se necessario, la difesa e riferire sulle sopravvenienze rilevanti. Il giudice avverte che l’inerzia o la mancata ottemperanza agli incombenti potranno essere valutate, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quali elementi anche decisivi per desumere la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese non sono disciplinate nell’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso

    La mancata attività processuale della parte, anche dopo un’ordinanza istruttoria volta a verificare la permanenza dell’interesse, può consentire al giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti e la mancata ottemperanza agli incombenti istruttori possono essere valutati dal giudice anche ai fini probatori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La condotta processuale delle parti può concorrere a evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, quale presupposto per l’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Quando non risulti da recente attività processuale la permanenza dell’interesse alla decisione di merito, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per verificare l’attualità dell’interesse e l’eventuale sopravvenienza di fatti o atti rilevanti.
  • Se la parte ricorrente rimane inerte dopo un’ordinanza istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione, tale comportamento può costituire manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla definizione della controversia e fondare la dichiarazione di improcedibilità.
  • La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata dal giudice, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., come elemento di prova anche ai fini della sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di calendarizzare per l’udienza pubblica una causa risalente priva di recente impulso processuale, il giudice può chiedere al ricorrente di confermare motivatamente l’interesse alla decisione e di aggiornare e documentare la situazione sostanziale, nonché all’amministrazione di riferire sulle sopravvenienze potenzialmente rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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