Cassazione Civile, Ordinanza n. 15901/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di classamento catastale conseguente a una procedura Docfa di aggiornamento del 2016, relativa a un impianto idroelettrico con paratoie regolatrici del flusso idrico. La contribuente aveva presentato Docfa escludendo le paratoie dal computo e indicando una rendita di euro 13.678,00. L’Agenzia delle entrate, invece, aveva rettificato la dichiarazione attribuendo la categoria D/1 e una rendita di euro 30.330,00, sostenendo che le paratoie, in quanto strutture poste a monte del processo produttivo, dovessero essere considerate "costruzioni" e non "impianti", quindi incluse nella stima catastale. La CTR ha respinto l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014 e dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, ma la Corte ha rilevato che il motivo mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, e non a denunciare un errore di diritto, in un giudizio definito da doppia conforme.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso, ritenendo che la censura dell’Agenzia fosse diretta a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e della qualificazione fattuale delle paratoie, già compiuta in modo conforme dai giudici di merito. Ha quindi rigettato il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in favore della controricorrente. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato difesa dall’Avvocatura dello Stato, in regime di prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014
Norma invocata dall’Agenzia nel ricorso; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato come violazione di legge ma diretto in sostanza a contestare una ricostruzione di fatto.
art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015
La Corte lo richiama per affermare che, ai fini catastali, devono essere esclusi dalla stima gli elementi funzionali allo specifico processo produttivo; rileva la strumentalità al ciclo produttivo, non la natura strutturale del manufatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come possibile canale di censura motivazionale, non attivato nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato come possibile mezzo di censura sulla motivazione; la Corte osserva che non è stato proposto in modo pertinente e che il vincolo della doppia conforme preclude la riqualificazione del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica alle amministrazioni dello Stato difese dall’Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto sotto l’apparente veste della violazione di legge.
- Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale, vanno esclusi dal classamento i beni e le componenti che siano funzionali e strumentali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente integrati nel manufatto o posti a monte dell’impianto.
- Il criterio decisivo per distinguere componenti imponibili e non imponibili non è la natura edilizia del bene, ma il suo rapporto di strumentalità rispetto al ciclo produttivo.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la natura impiantistica e funzionale di una componente, tale valutazione è censurabile in cassazione solo nei limiti propri dei vizi motivazionali e non mediante una generica deduzione di violazione di legge.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato difese dall’Avvocatura dello Stato, in quanto operano in regime di prenotazione a debito.
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