Cassazione Penale, Sentenza n. 19566/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con un unico motivo: violazione di legge (art. 62, n. 4 e art. 648, comma 2 cod. pen.) e vizio di motivazione (omessa e manifesta illogicità). Si contestava il diniego, da parte della Corte territoriale, della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale; secondo la difesa la sentenza di primo grado aveva riconosciuto la ricettazione nella forma attenuata (art. 648, comma 2) senza argomentare sul profilo del danno patrimoniale, per cui non poteva escludersi anche il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il motivo: la Corte d'appello ha correttamente osservato che la qualificazione della condotta nella forma attenuata di cui all'art. 648, comma 2, è stata già connessa a una valutazione della "complessiva tenuità del danno patrimoniale"; in forza di consolidata giurisprudenza, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4) è compatibile con la forma attenuata del reato di ricettazione solo se la valutazione del danno patrimoniale è rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto. Poiché tale valutazione era stata già considerata, non è stato possibile riconoscere anche l'ulteriore attenuante. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riguarda la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto/danno patrimoniale; la Corte ha ritenuto che non sia riconoscibile separatamente quando la stessa valutazione del danno è già stata assorbita nella qualificazione della forma attenuata del reato (art. 648, comma 2).
Prevede la forma attenuata del reato di ricettazione. La sentenza conferma che, quando il riconoscimento della forma attenuata si fonda su una valutazione della tenuità del danno patrimoniale, detta valutazione impedisce il cumulativo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 se non emerge che il giudizio sul danno sia rimasto estraneo alla valutazione dell'attenuazione.
giurisprudenza della Corte di Cassazione citata
Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016 (Sabani); Sez. 2, n. 49071 del 04/12/2012 (Mocci); Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007 (Ferri)
Costante orientamento secondo cui, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del reato solo se la valutazione del danno è rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Nel reato di ricettazione, non è possibile riconoscere contemporaneamente la forma attenuata ex art. 648, comma 2 e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 se entrambe si fondano sulla stessa valutazione della tenuità del danno patrimoniale.
- Se il giudice di primo grado non argomenta su un profilo (es. danno patrimoniale), il giudice d'appello può comunque valutare quel profilo e decidere se la sua valutazione rende incompatibile il riconoscimento di ulteriori attenuanti.
- Per ottenere il cumulo di attenuanti in casi analoghi, la difesa deve dimostrare che le valutazioni sono autonome e non sovrapposte: bisogna provare che l'attenuante richiesta riguarda elementi distinti da quelli già valutati per la forma attenuata.
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata su questo punto; le impugnazioni basate solo su mancata esplicitazione del danno patrimoniale in primo grado hanno scarse probabilità di successo se in appello è emersa una valutazione complessiva della tenuità.
- Il rigetto del ricorso in Cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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