Sentenza del 03/04/2019 n. 1989 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ACCERTAMENTO - Accertamento parziale - Autotutela - Mediazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato con un unico ricorso due avvisi relativi all’anno d’imposta 2008, notificati il 13 e il 19 marzo 2014: il primo emesso dall’Agenzia delle Entrate di Roma e il secondo dal Centro Operativo di Pescara, quale accertamento parziale. Deduceva una duplicazione d’imposta. In sede di reclamo-mediazione l’Ufficio di Roma aveva però ridotto in autotutela la propria pretesa, sottraendo gli importi già recuperati con l’avviso di Pescara. L’Agenzia ha appellato la decisione della CTP, che aveva annullato il secondo avviso, sostenendo che i giudici non avevano considerato la rideterminazione già effettuata e che, quindi, entrambi gli accertamenti dovevano essere confermati.
La decisione
La Commissione ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la decisione impugnata: ha ritenuto che i calcoli prodotti dimostrassero che l’avviso di Roma, dopo la riduzione in autotutela, richiedeva soltanto le somme residuali, al netto di quelle già accertate dal Centro Operativo di Pescara. Non sussisteva quindi una duplicazione che giustificasse l’annullamento del secondo avviso, che è stato confermato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 41-bis del D.P.R. 600/1973
l'Accertamento emesso dal Centro Operativo di Pescara, nel presupposto che quest'ultimo era un accertamento parziale, ai sensi dell'art.41-bis del Dpr 600/73.
La disposizione è richiamata per qualificare come parziale l’accertamento del Centro Operativo di Pescara. La decisione ammette che tale accertamento coesista con un altro avviso relativo alla stessa annualità, purché la pretesa dell’altro ufficio venga ridotta in autotutela per detrarre gli importi già richiesti ed evitare una duplicazione.
Massime di principio
- La presenza di due accertamenti relativi alla stessa annualità non comporta automaticamente l’annullamento di uno dei due: occorre verificare se le pretese si sovrappongono effettivamente dopo eventuali rideterminazioni.
- L’Amministrazione può eliminare la duplicazione riducendo in autotutela uno degli avvisi, anche nella fase di reclamo-mediazione, e detraendo da esso gli importi già richiesti con l’altro accertamento.
- Il giudice deve valutare la rideterminazione effettuata dall’Ufficio e i relativi calcoli; se questi dimostrano che l’avviso ridotto contiene solo somme residuali, non è giustificato annullare l’altro avviso per duplicazione.
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