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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32026/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (dipendente)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di restituzione di somme corrisposte in eccedenza a titolo di oneri occupazionali per l’utilizzazione di un alloggio collettivo di servizio presso una scuola di formazione dell’amministrazione penitenziaria. Il Ministero aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal dipendente, deducendo tra l’altro il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l’insussistenza del credito per irretroattività del provvedimento amministrativo che aveva rideterminato i criteri di calcolo degli oneri. Il ricorso per cassazione censura la sentenza del Tribunale che, in grado di appello, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ritenuto la lite devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. I motivi dedotti sono quattro: 1) violazione dell’art. 324 c.p.c. per la formazione di giudicato interno sulla giurisdizione, poiché il primo giudice aveva già rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione con ordinanza non impugnata; 2) violazione dell’art. 133 c.p.a., sostenendo che la domanda aveva contenuto meramente patrimoniale e che la controversia doveva essere devoluta al giudice ordinario; 3) violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. per mancato contraddittorio sulla questione di giurisdizione rilevata d’ufficio; 4) omesso esame di fatti decisivi, tra cui una sentenza del Consiglio di Stato e il pagamento di altre somme per fattispecie analoghe.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che sulla giurisdizione si fosse formato giudicato interno. Ha qualificato l’ordinanza del giudice di pace che aveva rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione come sentenza non definitiva, impugnabile immediatamente o con riserva; poiché tale impugnazione non era stata proposta, la statuizione sulla giurisdizione era divenuta definitiva. Ha inoltre rilevato che, in ogni caso, anche la successiva decisione di merito del primo giudice implicava affermazione della giurisdizione ordinaria, non più riesaminabile in appello in mancanza di impugnazione specifica. Di conseguenza, la sentenza del Tribunale è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione, con dichiarazione della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    La mancata impugnazione della statuizione sulla giurisdizione determina la formazione del giudicato interno, precludendo al giudice successivo il riesame della questione, anche d’ufficio.

  • art. 133, comma primo, lett. b), cod. proc. amm.

    Richiamato per la tesi della giurisdizione esclusiva amministrativa nelle controversie relative ad assegnazione, circolazione e gestione degli alloggi collettivi di servizio, ma la Corte non lo applica perché ritiene formato il giudicato interno sulla giurisdizione ordinaria.

  • art. 133 cod. proc. amm.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che la controversia, avente contenuto patrimoniale, non rientrasse nella giurisdizione esclusiva amministrativa.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    La Corte non decide sul punto perché il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo; la censura riguardava il mancato contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.

  • art. 279, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per qualificare come sentenza non definitiva un provvedimento formalmente emesso come ordinanza, ma contenente una decisione sulla giurisdizione.

  • art. 118 cod. proc. amm.

    Richiamato dal Tribunale come base della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche per l’emissione di decreti ingiuntivi, ma tale impostazione viene superata per effetto del giudicato interno.

Massime di principio

  • Quando un giudice di primo grado decide espressamente sulla giurisdizione, anche se con forma di ordinanza, il provvedimento va qualificato in base al contenuto e, se definisce una questione ex art. 279 c.p.c., ha natura di sentenza non definitiva.
  • La statuizione sulla giurisdizione contenuta in una sentenza non definitiva è soggetta a impugnazione immediata o a riserva di impugnazione; in difetto, si forma giudicato interno e la questione non può essere riesaminata nei gradi successivi, neppure d’ufficio.
  • La pronuncia nel merito della causa, se logicamente presuppone la soluzione della questione di giurisdizione, implica un’affermazione della giurisdizione del giudice adito e produce giudicato interno se non specificamente impugnata.
  • Il giudicato interno sulla giurisdizione prevale sulla successiva diversa qualificazione della controversia come rientrante nella giurisdizione esclusiva amministrativa, impedendo al giudice d’appello di rimettere in discussione la ripartizione di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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