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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15714/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva respinto l'appello avverso il diniego di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La difesa lamentava mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari e alla presunta assenza di elementi di novità idonei a incidere sulla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. La difesa ha richiamato: (i) la sentenza di condanna in abbreviato che avrebbe riconosciuto la continuazione tra il reato associativo e un reato commesso il 23/04/2022, facendo emergere un "tempo silente" tra la data di cessazione della partecipazione e l'esecuzione dell'ordinanza cautelare; (ii) il comportamento rieducativo di Saponaro durante la detenzione domiciliare (autorizzazione al lavoro e benefici concessi dal Tribunale di sorveglianza); (iii) il precedente del coimputato Giancane, per il quale il Tribunale aveva disposto gli arresti domiciliari dopo che la Cassazione aveva annullato un precedente provvedimento. La difesa sosteneva che tali elementi, presi nel loro complesso, avrebbero potuto vincere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. e giustificare misura meno afflittiva.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la difesa non abbia dimostrato l'esistenza di un "tempo silente" idoneo a scalfire la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Il giudice ha osservato che la sentenza di primo grado non afferma che l'associazione sia cessata o che la partecipazione di Saponaro sia definitivamente terminata al 23/04/2022; anzi il G.u.p. ha parlato di delitti contestati "fino ad epoca recente" e di sodalizi ancora operativi e radicati. Inoltre, il periodo in cui Saponaro aveva osservato misure detentive (carcere/arresti domiciliari/detenzione domiciliare con permesso di lavoro) non è stato ritenuto equiparabile, di per sé, a una condotta che dimostri la perdita della pericolosità sociale: il semplice rispetto di prescrizioni non è sufficiente a vincere la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, che va valutata con riferimento al rischio di reiterazione. La giurisprudenza richiede elementi specifici e documentati (tempo rilevante e privo di condotte sintomatiche) e non unicamente la circostanza di aver osservato misure antecedenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, codice di procedura penale

    Prevede una doppia presunzione relativa: sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere salvo elementi acquisiti che permettano di escluderle o dimostrare che esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. La Corte afferma che tale presunzione può essere vinta solo con elementi concreti (es. un rilevante "tempo silente" privo di condotte sintomatiche di pericolosità), non con deduzioni generiche.

  • art. 273, comma 3, codice di procedura penale

    Riferimento normativo connesso alla presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. La sentenza conferma che tale presunzione impone al difensore l'onere di produrre elementi idonei a confutarla; la mera conformità a misure cautelari precedenti non è, di per sé, sufficiente.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che punisce l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, contestata al ricorrente; la Corte ne considera la natura e la possibile operatività prolungata del sodalizio ai fini della valutazione cautelare.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sulle singole violazioni in materia di stupefacenti; il reato commesso il 23/04/2022 è stato giudicato separatamente e fatto oggetto di valutazione rispetto alla partecipazione associativa, ma la Corte segnala che la commissione di reati-fine non coincide automaticamente con la cessazione della partecipazione associativa.

Massime di principio

  • La presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (sussistenza esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere) può essere superata, ma occorrono elementi concreti e documentati: in particolare un "tempo silente" rilevante e privo di condotte indicatrici di perdurante pericolosità.
  • Il semplice rispetto di misure detentive (arresti domiciliari o detenzione domiciliare) prima dell'esecuzione di una successiva misura cautelare non è, di per sé, sufficiente a provare la perdita della pericolosità sociale e a vincere la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.
  • Non è automatico ricavare dalla continuazione tra reati che la partecipazione all'associazione sia cessata alla data dell'ultimo reato-fine: il giudice valuta se il sodalizio sia ancora operativo e il ruolo concreto dell'imputato; la difesa deve documentare in modo chiaro la cessazione o la marginalità del ruolo.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva in casi di associazione per stupefacenti è utile produrre: prove della cessazione o attenuazione dell'attività del sodalizio, documenti che attestino il ruolo marginale o l'interruzione del contributo dell'imputato, certificazioni su percorso di rieducazione e concreta riduzione del rischio di reiterazione, e un arco temporale significativo senza condotte nuove.
  • La giurisprudenza richiede una valutazione complessiva della pericolosità (non limitata alla data dell'ultimo reato-fine): il tempo è un elemento rilevante ma non decisivo se non accompagnato da altri indici che escludano il rischio di reiterazione.

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