Sentenza del 31/10/2019 n. 6033 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro - Agevolazioni abitazione principale e pertinenze - Lastrico solare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'aliquota agevolata prevista per l'acquisto della prima casa a un lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente. Si discuteva se il lastrico potesse essere considerato pertinenza dell'abitazione principale ai sensi della nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, anche quando fosse censito insieme all'immobile principale o acquistato con un atto separato.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che il lastrico solare può rientrare tra le pertinenze agevolabili dell'abitazione principale, purché sussista il rapporto di servizio e ornamento previsto dall'art. 817 c.c. Non è determinante né il fatto che il bene sia censito unitamente all'abitazione né che il suo acquisto avvenga con atto distinto. Il riferimento tributario alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ha valore complementare e non esclude l'applicazione della nozione civilistica generale di pertinenza.
Norme richiamate
Nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disciplina dell'agevolazione prima casa può estendersi alle pertinenze dell'abitazione, senza che l'elencazione delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 esaurisca necessariamente ogni ipotesi individuabile secondo la nozione civilistica di pertinenza.
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
Il lastrico solare può essere considerato pertinenza quando sia oggettivamente e durevolmente destinato al servizio o all'ornamento dell'abitazione principale e appartenga esclusivamente all'acquirente.
Art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549
Ha modificato la disciplina dell'agevolazione prima casa richiamata nella nota II-bis, nel cui ambito devono essere valutate anche le pertinenze secondo la relativa funzione civilistica.
Massime di principio
- Ai fini dell'agevolazione prima casa, la qualificazione di un bene come pertinenza dipende soprattutto dal rapporto funzionale durevole con l'abitazione, secondo l'art. 817 c.c., e non esclusivamente dalla categoria catastale.
- Un lastrico solare di proprietà esclusiva può beneficiare dell'aliquota agevolata se è destinato al servizio o all'ornamento dell'abitazione principale.
- Il fatto che la pertinenza sia censita insieme all'immobile principale non esclude l'agevolazione, così come non la esclude l'acquisto mediante un atto separato.
- La pertinenzialità deve essere concreta e dimostrabile: occorre verificare la proprietà, la destinazione durevole e il collegamento funzionale con l'abitazione.
- L'elencazione catastale delle pertinenze nella normativa fiscale va interpretata come complementare alla nozione civilistica, non necessariamente come tassativa.
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