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Sentenza

Sentenza del 31/10/2019 n. 6033 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro - Agevolazioni abitazione principale e pertinenze - Lastrico solare.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'aliquota agevolata prevista per l'acquisto della prima casa a un lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente. Si discuteva se il lastrico potesse essere considerato pertinenza dell'abitazione principale ai sensi della nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, anche quando fosse censito insieme all'immobile principale o acquistato con un atto separato.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto che il lastrico solare può rientrare tra le pertinenze agevolabili dell'abitazione principale, purché sussista il rapporto di servizio e ornamento previsto dall'art. 817 c.c. Non è determinante né il fatto che il bene sia censito unitamente all'abitazione né che il suo acquisto avvenga con atto distinto. Il riferimento tributario alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ha valore complementare e non esclude l'applicazione della nozione civilistica generale di pertinenza.

Norme richiamate

  • Nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La disciplina dell'agevolazione prima casa può estendersi alle pertinenze dell'abitazione, senza che l'elencazione delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 esaurisca necessariamente ogni ipotesi individuabile secondo la nozione civilistica di pertinenza.

  • Art. 817 del codice civile

    Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

    Il lastrico solare può essere considerato pertinenza quando sia oggettivamente e durevolmente destinato al servizio o all'ornamento dell'abitazione principale e appartenga esclusivamente all'acquirente.

  • Art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

    Ha modificato la disciplina dell'agevolazione prima casa richiamata nella nota II-bis, nel cui ambito devono essere valutate anche le pertinenze secondo la relativa funzione civilistica.

Massime di principio

  • Ai fini dell'agevolazione prima casa, la qualificazione di un bene come pertinenza dipende soprattutto dal rapporto funzionale durevole con l'abitazione, secondo l'art. 817 c.c., e non esclusivamente dalla categoria catastale.
  • Un lastrico solare di proprietà esclusiva può beneficiare dell'aliquota agevolata se è destinato al servizio o all'ornamento dell'abitazione principale.
  • Il fatto che la pertinenza sia censita insieme all'immobile principale non esclude l'agevolazione, così come non la esclude l'acquisto mediante un atto separato.
  • La pertinenzialità deve essere concreta e dimostrabile: occorre verificare la proprietà, la destinazione durevole e il collegamento funzionale con l'abitazione.
  • L'elencazione catastale delle pertinenze nella normativa fiscale va interpretata come complementare alla nozione civilistica, non necessariamente come tassativa.

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