Cassazione Penale, Ordinanza n. 32800/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo non era specifico e mancava di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, la quale conteneva argomentazioni ulteriori rispetto al primo grado. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità a suo carico. Con l'unico motivo deduceva l'erronea applicazione della legge penale e la non correttezza della motivazione posta a base della condanna. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica, perché si limitava a riproporre argomenti già esaminati e ritenuti infondati dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con le ulteriori argomentazioni svolte in appello. Per tale difetto di specificità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico e si limita a riproporre le stesse doglianze già disattese nei gradi di merito, senza una critica puntuale alla motivazione della decisione impugnata.
- Ai fini della specificità del ricorso è necessario un effettivo confronto con le ragioni poste a base della sentenza impugnata; la mera reiterazione di argomenti già esaminati non soddisfa il requisito imposto dall'art. 591 c.p.p.
- La mancanza di correlazione tra i motivi di impugnazione e la motivazione della sentenza impugnata integra causa di inammissibilità del ricorso in cassazione.
Come è indicizzato
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