Cassazione Penale, Ordinanza n. 20555/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, riformando soltanto le pene accessorie. I motivi erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale, con critica alla ricostruzione dei fatti e alla ritenuta distrazione/occultamento dei beni; 2) doglianza sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale; 3) mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e perché mirava a una nuova valutazione del merito; ha comunque osservato che, secondo giurisprudenza consolidata, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni sociali può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione. Il secondo motivo è stato dichiarato indeducibile perché non era stato previamente devoluto con l'appello, come richiesto a pena di inammissibilità. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, l. fall.
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
art. 219, comma 2, n. 1, l. fall.
norma richiamata per il trattamento sanzionatorio/aggravatorio connesso alla bancarotta fraudolenta.
la censura non proposta come motivo di appello è dichiarata non deducibile in cassazione, a pena di inammissibilità.
richiamato implicitamente tramite il tema delle attenuanti generiche; il diniego può essere motivato valorizzando solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito riproporre censure già esaminate dal giudice di merito né sollecitare una nuova lettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata.
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni sociali può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro effettiva destinazione.
- Le questioni non dedotte come motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, ove la legge preveda l'onere di previa devoluzione del motivo.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni singola circostanza favorevole dedotta dalla parte.
Come è indicizzato
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