Cassazione Penale, Sentenza n. 49964/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per violazione dell'art. 23 comma 2 del decreto-legge n. 149/2020 (disciplina del processo cartolare in appello): omissione della trasmissione delle conclusioni del Procuratore Generale al difensore dell'imputato, con conseguente violazione del diritto di difesa e richiesta di nullità della sentenza di appello per mancata possibilità di controreplica
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, pur sussistendo l'omessa comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale, tale omissione non determina automaticamente la nullità della sentenza d'appello celebrata in forma cartolare durante la disciplina emergenziale. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, a fronte del carattere tassativo delle nullità previste e dell'assenza di una sanzione automatica, è necessario che la difesa allegi e dimostri un concreto pregiudizio derivante dalla mancata comunicazione (ad es. necessità di approfondimenti per complessità dell'imputazione o delle tesi avversarie). Nel caso concreto le conclusioni del Procuratore Generale si limitavano a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, senza deduzioni specifiche idonee a produrre pregiudizio, e il ricorrente non ha allegato alcun danno concreto: pertanto la sentenza è stata ritenuta non viziata da nullità e il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese processuali. La Corte ha comunque menzionato l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale difforme ma non lo ha seguito.
Norme richiamate
decreto-legge n. 149/2020 art. 23 comma 2
L'eccepita norma disciplina il processo cartolare in appello; la Corte osserva che la mera omissione della comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero non comporta automaticamente nullità della sentenza, salvo che non sia dimostrabile un concreto pregiudizio per la difesa
La Corte richiama questa norma (e il suo comma 2) come disciplina applicabile al giudizio d'appello celebrato con forme del contraddittorio scritto; interpreta il regime come tale per cui la trasmissione non immediata delle conclusioni del PM non integra di per sé violazione del diritto di difesa, dovendosi dimostrare il concreto pregiudizio
art. 182 comma 2 cod. proc. pen.
Secondo la Corte la nullità invocata rientra nella categoria delle nullità che possono essere dedotte nei limiti previsti dall'art. 182, comma 2; il ricorrente deve allegare uno specifico, concreto e attuale interesse/pregiudizio per ottenere la rilevanza della nullità
Massime di principio
- In un appello celebrato per via cartolare durante la disciplina emergenziale, l'omessa trasmissione telematica delle conclusioni del Pubblico Ministero non determina automaticamente la nullità della sentenza: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa
- La parte che denuncia l'omessa comunicazione deve specificare e allegare in che modo l'assenza della conclusione abbia inciso sulle sue possibilità di difesa (es. complessità dell'imputazione, esigenze di approfondimento tecniche o probatorie, nuove deduzioni non prevedibili)
- Se le conclusioni del Pubblico Ministero sono generiche o si limitano a richiedere la conferma della sentenza di primo grado, è difficile che la mancata comunicazione sia considerata pregiudizievole senza ulteriori elementi
- È prudente per la difesa eccepire immediatamente in sede di appello l'omessa comunicazione, motivando specificamente il pregiudizio e, se necessario, chiedere integrazione o rinnovazione delle deduzioni; in assenza di eccezione tempestiva, il rimedio in Cassazione richiede l'allegazione del concreto pregiudizio
- Esiste un contrasto giurisprudenziale: alcuni precedenti ritengono la nullità automatica, ma l'orientamento prevalente (come nella sentenza analizzata) richiede la prova del danno processuale; chi agisce dovrebbe valutare il profilo giurisprudenziale applicabile e documentare il danno per aumentare le probabilità di successo
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