Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30949/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per furto di energia elettrica. Il fatto contestato consisteva nell'allaccio abusivo alla rete elettrica mediante apposizione di un magnete, con sottrazione di energia elettrica, ritenuta aggravata dal mezzo fraudolento e dal fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la manomissione fosse precedente alla verifica e, quindi, non a lui riconducibile. Con il secondo motivo contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo contestava il riconoscimento dell'aggravante del mezzo fraudolento. Con il quarto motivo sosteneva che, dopo le modifiche normative intervenute, il reato sarebbe stato procedibile a querela e non d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché devolveva una questione di fatto e comunque manifestamente infondata, essendo consolidato il principio secondo cui risponde del furto di energia elettrica anche chi si avvalga consapevolmente di un allaccio abusivo realizzato da terzi. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il furto pluriaggravato non rientra nei limiti edittali dell'art. 131-bis c.p. ed era, inoltre, una censura già superata dalla motivazione della corte territoriale. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato poiché contrario alla giurisprudenza di legittimità in tema di aggravante del mezzo fraudolento. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché, anche dopo le modifiche all'art. 624 c.p. introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, il fatto resta procedibile d'ufficio in presenza dell'aggravante relativa a cose destinate a pubblico servizio, quale l'energia elettrica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 1.800 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    La Corte richiama la disciplina del furto e osserva che, anche dopo le modifiche del d.lgs. n. 150 del 2022, il reato resta procedibile d'ufficio quando ricorre l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa perché il reato contestato è un furto pluriaggravato e quindi non rientra nei limiti edittali richiesti dalla norma.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    È richiamato solo per chiarire che le modifiche apportate alla procedibilità non incidono sul caso concreto, che resta procedibile d'ufficio per la presenza dell'aggravante del pubblico servizio.

Massime di principio

  • Risponde del furto di energia elettrica chi utilizzi consapevolmente un allaccio abusivo alla rete, anche se la manomissione materiale sia stata realizzata da terzi e in un momento precedente alla verifica.
  • La censura che mira a contestare la ricostruzione della riferibilità del fatto all'imputato, quando investe apprezzamenti di merito già compiuti dai giudici di merito, è inammissibile in cassazione se si risolve in una diversa lettura del compendio fattuale.
  • La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il reato è qualificato da più aggravanti e non rientra nei limiti edittali previsti dall'art. 131-bis c.p.
  • L'aggravante del mezzo fraudolento è configurabile anche nelle ipotesi di manomissione o alterazione dell'impianto idonee a occultare o facilitare la sottrazione di energia.
  • Il furto di energia elettrica resta procedibile d'ufficio quando ricorre l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, nonostante le modifiche normative sulla procedibilità introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniRiti alternativi
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.