Cassazione Penale, Sentenza n. 39745/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamenta violazione di legge per errata applicazione della disciplina transitoria dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36. In sostanza il PG contestava che la Corte di appello avesse ritenuto non applicabile la disposizione transitoria alla persona offesa che aveva presentato una istanza/presunta "querela" in termini tardivi (dopo il termine previsto dall'art. 124 c.p.), ritenendo quella istanza come manifestazione di volontà di punizione idonea a preservare la procedibilità; invece, secondo il ricorrente, la valutazione della condizione di procedibilità deve essere ancorata al momento di entrata in vigore del nuovo regime e l'eventuale precedente atto tardivo aveva valore di mera notitia criminis, con conseguente applicazione dell'art. 12, comma 2, che determina nuovo decorso del termine per la querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo fondato. Ha deciso che la disciplina transitoria dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 36/2018 si applica anche alla persona offesa che avesse precedentemente manifestato la volontà di punizione oltre il termine previsto dall'art. 124 c.p.: la querela presentata prima dell'entrata in vigore della modifica, se tardiva rispetto al regime previgente, ha valore di notitia criminis e non impedisce la nuova decorrenza del termine stabilita dalla norma transitoria. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia (ufficio viciniore), che dovrà conformarsi ai principi indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 12, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36
"1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata."
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la decorrenza del termine per proporre la querela, per i reati che diventano perseguibili a querela in conseguenza del d.lgs. 36/2018, parte dalla data di entrata in vigore del decreto (o dal giorno in cui la persona offesa viene informata se il procedimento è pendente), anche se la persona offesa aveva già presentato in precedenza un atto che, nel regime previgente, costituiva notitia criminis o una "querela" tardiva.
art. 8, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (modifica art. 640 c.p.)
Ha introdotto la modifica sostanziale all'art. 640 c.p., restringendo le ipotesi di procedibilità d'ufficio per la truffa richiamando specificamente l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, con conseguente ampliamento delle fattispecie perseguibili solo a querela.
art. 640 c.p. (nella parte interessata dalla riforma)
Il reato di truffa, nella parte modificata, ha visto ridimensionate le circostanze che consentono la perseguibilità d'ufficio; per le ipotesi non ricomprese resta quindi necessaria la querela ai fini della procedibilità.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma processuale richiamata per la trattazione scritta del ricorso in Cassazione; citata per motivi procedurali relativi al regime di trattazione del procedimento.
art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e art. 17, d.l. 22 giugno 2023, n. 75
Richiamate in relazione all'applicabilità delle disposizioni procedurali sulla trattazione scritta al presente procedimento; non incidono sul merito sostanziale della questione sulla procedibilità.
Massime di principio
- Quando una riforma penalistica trasforma una fattispecie da perseguibile d'ufficio a perseguibile a querela, il termine utile per proporre la querela va valutato a partire dall'entrata in vigore della riforma (o dalla comunicazione al danneggiato se il procedimento è pendente), non in base a eventuali atti tardivi compiuti anteriormente.
- Una "querela" presentata prima dell'entrata in vigore della norma che fosse tardiva rispetto al previgente termine non ha efficacia a conservare la procedibilità: quell'atto costituisce al più notitia criminis e non impedisce la nuova decorrenza del termine stabilita dalla disciplina transitoria.
- Nei procedimenti pendenti al momento della riforma, il P.M. (in fase di indagini) o il giudice (dopo l'esercizio dell'azione) devono informare la persona offesa della facoltà di querela, perché solo da tale informazione decorre il nuovo termine per la proposizione del requisito di procedibilità.
- I giudici di merito devono ancorare la valutazione della tempestività della condizione di procedibilità al momento di entrata in vigore del nuovo regime normativo, evitando di ritenere automaticamente tempestive manifestazioni di volontà di punizione rese in epoca anteriore al novum.
- In casi analoghi, l'eventuale irregolarità formale o tardività di atti compiuti prima della riforma non può essere fatta gravare sulla persona offesa quando la riforma ha creato una nuova decorrenza dei termini a tutela del diritto di querela.
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