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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32088/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo unico e la mancanza di specificità richiesta per l'impugnazione. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato ascritto, contestando l'affermazione di responsabilità. Il ricorso, però, è stato ritenuto generico: il solo motivo riproduceva pedissequamente argomenti già svolti in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte evidenzia che, in presenza di una doppia conforme fondata su dati documentali circa la riferibilità all'imputato del conto indebitamente 'beneficiato', la censura non assolve la funzione propria del ricorso per cassazione, cioè una critica argomentata e specifica alla decisione contestata.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    La Corte richiama la specificità dei motivi di impugnazione: il ricorso deve contenere una critica puntuale e argomentata alla sentenza impugnata, non una mera riproposizione delle deduzioni già formulate in appello.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando il motivo si risolve nella mera riproduzione delle doglianze già prospettate in appello, senza confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La regola di specificità dei motivi impone che l'impugnazione individui in modo puntuale gli errori logici o giuridici della decisione, non essendo sufficiente reiterare argomentazioni già disattese dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme sulla responsabilità, una censura generica che non si misuri con la motivazione concorde dei giudici di merito non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • La conferma della responsabilità basata su dati documentali, se logicamente coerente e non contraddittoria, non può essere contestata con deduzioni assertive o meramente reiterative.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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