Cassazione Civile, Ordinanza n. 01767/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti e dell'accettazione della rinuncia da parte della controparte; ha inoltre dato atto della rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà professionale e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha escluso ogni statuizione sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento esecutivo promosso in base a un atto di precetto notificato da un istituto di credito originario, poi succeduto da altri soggetti fino alla società oggi resistente, nei confronti di due debitori. Dopo un'opposizione all'esecuzione definita con decisione che aveva escluso il diritto di procedere esecutivamente per mancanza dei presupposti della risoluzione anticipata di due mutui, i debitori proposero una nuova azione chiedendo la cancellazione di un'ipoteca volontaria iscritta a garanzia del mutuo e il risarcimento del danno. A sostegno deducevano la prescrizione del credito della banca, assumendo che l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla notificazione del precetto fosse solo istantaneo, poiché il creditore non si era tempestivamente costituito nel giudizio di opposizione all'esecuzione. Il tribunale respinse la domanda ritenendo invece che l'effetto interruttivo fosse perdurato fino alla definizione del giudizio di opposizione; la corte d'appello confermò, valorizzando il contenuto della sentenza resa nel giudizio di opposizione, da cui risultava la costituzione della banca e la richiesta di rigetto dell'opposizione. I ricorrenti proposero ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità hanno poi rinunciato al ricorso, con accettazione della controparte.
Norme richiamate
non v’è luogo a statuire sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non si provvede sulle spese secondo la regola richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In presenza di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se ricorrono i presupposti richiamati dall'art. 391, comma 4, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01711/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01712/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01713/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01714/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01715/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01716/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →