Cassazione Civile, Ordinanza n. 38491/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la rituale rinuncia al ricorso, sottoscritta da difensore munito di mandato speciale e accettata dalla parte controricorrente. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto che nulla fosse dovuto per le spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia originava da un giudizio promosso da un lavoratore contro il proprio datore di lavoro, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato e il riconoscimento di differenze retributive maturate nel rapporto di lavoro. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione proposta dalla parte datoriale. I soccombenti in appello proponevano quindi ricorso per cassazione. Prima della decisione sul merito, però, il difensore dei ricorrenti depositava rinuncia al ricorso, risultata rituale ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e accettata dalla controparte.
Norme richiamate
rinuncia al ricorso; estinzione del processo
La rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre che non vi sia pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è effettuata nelle forme prescritte e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia preclude ogni decisione sul merito della controversia e assorbe le censure proposte con il ricorso.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, il regolamento delle spese può essere definito nel senso della compensazione o, come nel caso, della statuizione di non luogo a provvedere sulle spese.
Come è indicizzato
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