Cassazione Penale, Sentenza n. 15245/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestata per partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. stupefacenti) e per numerosi episodi di spaccio (art. 73 T.U. stupefacenti). Il ricorrente deduceva: carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo (sostiene di non aver mai fatto parte dell'associazione, di non aver detenuto droga o denaro per conto del gruppo e di avere un coinvolgimento temporaneo e marginale); e mancata considerazione delle alternative alla custodia cautelare (proponeva arresti domiciliari con braccialetto elettronico, richiamando l'assenza di precedenti, la sua attività lavorativa e i rapporti familiari non penalmente rilevanti). Il ricorso lamentava anche violazioni di norme procedurali (artt. 274, 275, 299 c.p.p. e art. 273 c.p.p.).
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con la motivazione dell'ordinanza impugnata; ha confermato l'adeguatezza e la coerenza delle motivazioni del Tribunale del riesame e del provvedimento originario, richiamando i numerosi gravi indizi emersi dalle intercettazioni e la struttura stabile dell'organizzazione con ripartizione dei compiti. La Corte ha altresì ritenuto congrua la valutazione del pericolo concreto di reiterazione dei reati (art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.), e ha escluso che misure meno afflittive (domiciliari con braccialetto) potessero garantire le esigenze cautelari, soprattutto in ragione della posizione di vertice assunta dal ricorrente dopo l'arresto del fratello. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 T.U. stupefacenti
Riconosciuta la configurabilità del reato associativo in ragione della pluralità di soggetti, della ripartizione dei compiti e della stabilità dell'organizzazione; le intercettazioni sono valutate come elementi idonei a ricavare la partecipazione associativa.
art. 73 T.U. stupefacenti
Contestati numerosi episodi di detenzione e spaccio di sostanze; anche ove si contestasse l'associazione, la gravità della quantità di stupefacente supporterebbe in sé esigenze cautelari.
Usata per fondare l'esigenza cautelare del pericolo attuale e concreto di reiterazione dei reati, valutando la condotta e le circostanze concrete.
Richiamata la presunzione favorevole alla sussistenza delle esigenze cautelari in relazione alla gravità dei fatti e alla stabilità dell'associazione.
Richiamata come norma evocata dal ricorrente in tema di presunte violazioni di legge nella motivazione, ma senza esito favorevole.
Citate tra le norme processuali richiamate dal ricorrente nella censura sulle misure cautelari (senza riscontro favorevole).
Norma applicata per la condanna al pagamento alla Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 80 T.U. stupefacenti
L'aggravante prevista dall'art. 80 è stata esclusa nel caso, ma ciò non ha inciso sulla valutazione complessiva della gravità dei fatti.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità in Cassazione sulle misure cautelari è limitato: non può sostituirsi al giudice del merito e valuta solo l'adeguatezza e la congruenza della motivazione rispetto ai canoni logici e di diritto.
- Le intercettazioni, anche se criptiche, sono materia di valutazione di merito; la Corte di legittimità interviene solo in presenza di travisamento della prova o difformità decisiva incontestabile.
- La gravità del reato e la concreta modalità di commissione possono legittimare la custodia cautelare quando sussista un pericolo attuale e concreto di reiterazione, anche se il prevenuto svolge attività lavorative o ha legami familiari.
- Le posizioni di vertice o la presa di gestione di un contesto criminale (anche dopo l'arresto di altri affiliati) aumentano la probabilità che misure meno afflittive siano ritenute insufficienti per recidere i contatti con l'organizzazione.
- Le censure generiche o meramente ripetitive dei motivi già esaminati dal giudice del riesame sono frequentemente ritenute inammissibili; è necessario un confronto specifico e motivato con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.
- L'ordinanza del Tribunale del riesame e il provvedimento cautelare originario si integrano: carenze motivazionali di uno possono essere colmate dall'altro, riducendo le possibilità di successo del ricorso per motivi di sola motivazione.
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