Cassazione Penale, Ordinanza n. 24476/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non deducibili in cassazione e comunque manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. I motivi dedotti attengono esclusivamente al trattamento sanzionatorio: si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva e l'omessa sostituzione della pena detentiva breve. La Corte di cassazione rileva che tali censure non sono consentite in sede di legittimità perché investono valutazioni di merito e, comunque, sono manifestamente infondate, in presenza di una motivazione della sentenza impugnata priva di evidenti illogicità e fondata sui numerosi precedenti penali dell'imputato, ritenuti sintomatici di elevata pericolosità sociale.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure che attengono al diniego delle attenuanti generiche, alla valutazione della recidiva e alla sostituzione della pena detentiva breve sono, di regola, espressione di apprezzamenti di merito e non possono essere rivalutate in sede di legittimità se sorrette da motivazione non illogica.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando valorizza elementi quali i precedenti penali dell'imputato e la conseguente pericolosità sociale, senza presentare manifeste illogicità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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