Cassazione Civile, Ordinanza n. 32700/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente accettata dalla parte resistente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato nel 2018 da una società che gestiva il bar annesso a una stazione di servizio. In appello la lavoratrice ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado: la Corte territoriale ha ritenuto che, sulla base degli elementi probatori, vi fosse continuità dell'attività commerciale tra la precedente gestione e quella successiva, integrando una cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.; perciò ha dichiarato inefficace il licenziamento, ha ordinato la reintegra e ha condannato in solido la società cessionaria e il precedente gestore, nei limiti della responsabilità di quest'ultimo quale successore della società originaria, al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate fino alla reintegra oltre contributi. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono specificati i singoli motivi. Successivamente, la ricorrente ha depositato memoria con richiesta di rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente.
Norme richiamate
La Corte d'appello ha ritenuto che la continuità dell'attività commerciale e degli elementi aziendali consentisse di configurare una cessione di ramo d'azienda, con conseguente prosecuzione automatica del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario.
È richiamato quale base del deposito in memoria della richiesta di rinuncia al giudizio.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo.
In caso di estinzione per rinuncia non deve pronunciarsi sulle spese.
Massime di principio
- In presenza di continuità dell'attività economica e degli elementi organizzativi essenziali, può configurarsi una cessione di ramo d'azienda con applicazione delle tutele dell'art. 2112 c.c. e prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza decisione nel merito.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, non va adottata una statuizione sulle spese se la disciplina applicabile esclude tale pronuncia.
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