Cassazione Civile, Ordinanza n. 21967/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società cliente di una banca aveva convenuto l'istituto dinanzi al Tribunale chiedendo, in relazione a un conto corrente ordinario e a un conto anticipi/sconti, l'accertamento dell'applicazione di interessi usurari, dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della prassi di variazione unilaterale dei tassi e delle condizioni, della nullità della commissione di massimo scoperto per difetto di pattuizione/determinatezza e per mancanza di causa, nonché la rideterminazione del dare-avere con esclusione di anatocismo, tassi ultralegali/usurari, CMS, valuta e altre condizioni; chiedeva inoltre il risarcimento equitativo del danno. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva invece parzialmente riformato, accertando un saldo attivo per la società sul conto corrente ordinario, ritenendo non sottoscritta la clausola di capitalizzazione degli interessi e quindi depurando i relativi addebiti, e dichiarando nulla la commissione di massimo scoperto, ma confermando il rigetto in ordine allo ius variandi e all'usura. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 118 TUB per mancata prova delle comunicazioni relative alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali; con il secondo motivo ha denunciato errori e incongruenze della consulenza tecnica d'ufficio e un'errata quantificazione del saldo, sostenendo che la Corte d'appello avesse omesso di sommare alla rideterminazione da anatocismo anche le somme da restituire a titolo di CMS.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla genericità originaria delle allegazioni circa le modifiche unilaterali e sulla mancata specificazione delle variazioni contestate, oltre che perché la censura atteneva a un accertamento di fatto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che esso in realtà censurava la valutazione della consulenza tecnica e mirava a ottenere una revisione del dato probatorio, oltre a non integrare una vera denuncia di omessa motivazione nei termini di legittimità. Conseguentemente, essendo il ricorso principale inammissibile, ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo proposto dalla banca e ha condannato la società ricorrente alle spese di legittimità, con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina lo ius variandi bancario e richiede la comunicazione delle variazioni contrattuali; tuttavia, la censura che lo invoca è inammissibile se non specifica in modo puntuale quali modifiche e in quali momenti siano state contestate, perché la questione resta ancorata all'allegazione dei fatti.
Richiamato dalla Corte per precisare che riguarda la copia della documentazione inerente a singole operazioni degli ultimi dieci anni e non la documentazione contrattuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro formale del primo motivo, ma la doglianza è stata reputata inammissibile perché in realtà rivolta al fatto e non a un errore di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per il secondo motivo; la Corte precisa che il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia apparente o non consenta di percepire il fondamento della decisione.
Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
È richiamato per indicare il termine breve oltre il quale il ricorso incidentale è tardivo.
È richiamato quale termine lungo di impugnazione oltre il quale l'incidentale tardivo resta inefficace se il principale è inammissibile.
Il rispetto del termine per il ricorso incidentale tardivo non ne salva l'efficacia se il ricorso principale è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione sfavorevole al ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata per l'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle allegazioni di merito.
- La censura sulla mancata prova delle comunicazioni relative allo ius variandi bancario richiede che la parte abbia allegato in modo specifico quali modifiche contrattuali contesta e quando esse sarebbero intervenute; in difetto, la doglianza resta generica e non scrutinabile nel merito.
- In cassazione non è consentito trasformare la critica alla consulenza tecnica d'ufficio in una richiesta di rivalutazione del merito o del materiale probatorio.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia meramente apparente o non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Il ricorso incidentale tardivo proposto dalla parte vittoriosa in appello diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
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