Cassazione Penale, Ordinanza n. 11317/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza d'appello resta quindi ferma; dal testo emerge che la questione centrale riguardava la ritenuta sussistenza del dolo nei fatti di resistenza contestati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 19/04/2024. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva censure già esaminate e respinte nei gradi di merito. La Corte di cassazione rileva che i giudici di merito avevano affrontato in modo corretto, puntuale e coerente le doglianze difensive, senza manifeste incongruenze logiche, anche con specifico riferimento alla sussistenza del dolo in relazione ai diversi fatti di resistenza ascritti all'imputato. Non sono indicati ulteriori dettagli fattuali sui singoli episodi contestati, né il capo di imputazione esatto, oltre al riferimento ai fatti di resistenza.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia giuridicamente corretta, coerente con le emergenze probatorie e priva di manifeste illogicità.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già risposto in modo puntuale alle doglianze difensive.
- La dedotta insussistenza del dolo nei fatti contestati non può fondare l'accoglimento del ricorso se la motivazione di merito abbia già dato conto, in modo logico e coerente, della consapevolezza e volontarietà della condotta.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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