Cassazione Penale, Ordinanza n. 17382/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per rapina pluriaggravata. L'unico motivo deduceva, in termini generici, violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p. per asserita eccessività della pena. La censura mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, contestando la pena base e la sua determinazione da parte del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla pena, osservando che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., e che nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena, salvo arbitrarietà o illogicità manifeste, non ravvisate nel caso concreto. I giudici di appello avevano inoltre motivato in modo congruo, evidenziando che la pena base era stata già fissata in misura favorevole per l'imputato, addirittura inferiore al minimo legale previsto per la rapina pluriaggravata. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata come parametro per la valutazione della gravità del fatto e per la determinazione della pena; la sua violazione è stata esclusa perché la censura tendeva solo a una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
È indicato insieme all'art. 133 c.p. come criterio cui il giudice di merito deve attenersi nel determinare discrezionalmente la pena.
È richiamato per evidenziare che la pena base fissata in appello era stata determinata in misura addirittura inferiore al minimo legale previsto per la rapina pluriaggravata.
Massime di principio
- La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché esercitato in coerenza con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la sola misura della pena chiedendo una nuova valutazione della sua congruità, salvo che la motivazione sia assente, arbitraria o manifestamente illogica.
- La doglianza sulla eccessività della pena è inammissibile quando si risolve in una critica generica e non evidenzia specifici vizi di legittimità della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
- La motivazione è sufficiente quando il giudice di merito spieghi che la pena è stata già fissata in modo particolarmente favorevole per l'imputato, anche in rapporto al minimo edittale applicabile.
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