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Sentenza

Sentenza n. 619/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Teramo - Sezione lavoro n. 503/2024, pubblicata il 18/09/2024 RG n. 482/2024, notificata al Ministero resistente il 05/11/2024 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale ordinario che riconosceva spettanze economiche alla ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato. Nel corso del giudizio il Ministero ha adempiuto, accreditando le spettanze dovute in attuazione del giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese, rilevando che l'adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'intervenuto adempimento avesse determinato la piena soddisfazione della pretesa azionata. Poiché l'ottemperanza è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese a carico dell'Amministrazione, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario. Ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere si verifica quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.

    L'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso e idoneo a soddisfare integralmente la pretesa, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione adempie integralmente all'obbligo derivante dal giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa.
  • L'adempimento dell'Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese, che possono essere poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite, se il ricorso si è reso necessario per ottenere l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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