Cassazione Penale, Ordinanza n. 08907/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
I ricorsi, proposti con un unico atto nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 14/05/2025, censuravano: 1) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) la violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La sentenza di merito, secondo quanto emerge dal provvedimento, riguardava un reato di ricettazione, per il quale la pena era stata fissata nel minimo edittale del più grave titolo di reato. La difesa sosteneva che il giudice di appello non avesse adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli e che la pena fosse stata illegittimamente determinata o comunque non motivata in modo sufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza necessità di confutare analiticamente tutti gli elementi allegati dalla difesa; nel caso concreto la Corte d'appello aveva esaminato gli elementi richiamati dalla difesa e li aveva ritenuti inidonei a fondare il beneficio. È stato ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, poiché la pena era stata determinata nel minimo edittale previsto per il reato più grave di ricettazione e, comunque, la motivazione sul trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sufficiente, di regola, un richiamo alla congruità/equità della pena, salvo casi di sensibile scostamento dalla media edittale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
richiamato come parametro per la valutazione dei criteri di commisurazione della pena
circostanze attenuanti generiche
il diniego è legittimamente motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza necessità di confutare tutti gli elementi allegati
implicito fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è correttamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi negativi decisivi o l'assenza di elementi positivi, non essendo necessaria una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è in linea di principio sufficiente anche una formula sintetica, purché la pena sia contenuta in un ambito non marcatamente eccentrico rispetto alla cornice edittale e ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che contesti la pena senza confrontarsi con il dato che essa è stata fissata nel minimo edittale del reato più grave.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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