Cassazione Penale, Ordinanza n. 38640/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo i capi di imputazione specifici, ma la condanna di merito è stata confermata integralmente dalla Corte d'appello prima dell'inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma alla pena di mesi quattro di reclusione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale, ma la Corte di cassazione ha rilevato che il motivo si limitava a riproporre in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata specifica. Inoltre, la censura mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, alternativa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità quando la motivazione impugnata è immune da vizi logici e giuridici.
Norme richiamate
La doglianza di legittimità non può risolversi nella mera riproposizione di censure già esaminate in appello né in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve avere specificità e capacità critica autonoma rispetto alle doglianze già prospettate in appello; la mera reiterazione di censure già disattese integra un motivo apparente e non scrutinabile nel merito.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del merito mediante criteri di apprezzamento delle prove diversi da quelli adottati dal giudice territoriale, quando la motivazione di merito sia logicamente e giuridicamente congrua.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38573/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38575/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38577/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38578/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38579/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38581/2025 del 28/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →