Cassazione Penale, Ordinanza n. 17974/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva già affermato la responsabilità dell'imputato per detenzione ai fini di cessione e cessione di stupefacenti. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto condannato in primo grado e poi in appello per avere detenuto a fini di cessione e ceduto sostanze stupefacenti, in particolare hashish e marijuana. La Corte di appello aveva confermato la condanna, irrogando la pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 5.738,00 di multa. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) omessa motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse viziata e che la sostanza sarebbe stata ritrovata casualmente; 2) mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, invocando la minore offensività della condotta; 3) difetto di motivazione sul riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché meramente ripetitivi di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, e il terzo infondato quanto alla congrua motivazione dei precedenti penali e della maggiore pericolosità desunta dalla condotta.
Norme richiamate
La fattispecie di lieve entità è configurabile solo quando il fatto presenti minima offensività complessiva, apprezzata alla luce del dato qualitativo e quantitativo della sostanza e degli altri indici normativi, quali mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se un indice risulta negativamente assorbente, le ulteriori considerazioni non incidono sul giudizio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura di omessa motivazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di questioni già specificamente valutate e respinte con motivazione logica e coerente dai giudici di merito.
- Ai fini della configurabilità dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti, occorre una valutazione complessiva del fatto, che tenga conto congiuntamente del profilo qualitativo e quantitativo della sostanza e degli altri parametri legali relativi a mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
- La presenza di un elemento negativo particolarmente significativo, relativo alla quantità, alla qualità della sostanza o alle modalità della condotta, può assorbire ogni diverso indice favorevole e precludere il riconoscimento della lieve entità.
- La motivazione sul riconoscimento della recidiva è sufficiente quando richiama precedenti penali idonei a descrivere una persistente inclinazione a delinquere e una maggiore pericolosità dell'agente, non essendo necessario che la condotta sia letta come episodio occasionale isolato.
Come è indicizzato
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