Sentenza del 21/09/2020 n. 19635 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso I.V.A. per eccedenza detraibile maturata nel 2009 relativa ad acquisti connessi a servizi di organizzazione/realizzazione di eventi promozionali in Italia; la Commissione regionale aveva negato il rimborso sostenendo che la contribuente avesse effettuato operazioni attive in Italia non riconducibili a prestazioni pubblicitarie (ostative al rimborso ai sensi del DPR 633/1972, art. 38-ter) e, in subordine, che la contribuente non avesse dimostrato l'assoggettamento a imposta delle operazioni nello Stato di stabilimento e l'applicabilità del meccanismo di reverse charge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ha ritenuto che le prestazioni rese rientrino nel concetto di "prestazioni pubblicitarie" e che, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, il luogo delle prestazioni pubblicitarie è il luogo in cui il destinatario (committente) ha la sede della sua attività economica; ne consegue che le operazioni non sono considerate effettuate in Italia. Inoltre la Corte ha chiarito che l'art. 38-bis.2 del DPR 633/1972 non impone al richiedente di fornire prova dell'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di stabilimento. Cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso originario. Sono compensate le spese del primo e secondo grado; l'Agenzia delle Entrate è condannata alle spese del giudizio di legittimità pari a Euro 5.000,00 oltre 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 7
Disciplina il criterio di determinazione del luogo delle prestazioni di servizi ai fini IVA; comma 3 e lettera d) prevedono, in deroga, che le prestazioni pubblicitarie si considerano effettuate nel territorio dello Stato solo se rese a destinatari stabiliti o domiciliati in Italia o a stabili organizzazioni in Italia; interpretata alla luce della normativa comunitaria per determinare il luogo delle prestazioni pubblicitarie rese a destinatari stabiliti in altro Stato membro.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 38-bis.2, comma 1
Regola il diritto al rimborso IVA per soggetti stabiliti in altro Stato membro; richiede che il richiedente non abbia stabile organizzazione in Italia, sia soggetto passivo IVA nello Stato di domicilio/residenza e che le operazioni nello Stato di stabilimento diano diritto alla detrazione; non richiede la prova dell'effettivo assolvimento dell'imposta nello Stato estero.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, articolo 38-ter
Norma richiamata dalla parte resistente per lamentare operazioni attive in Italia ostative al rimborso; la Corte ha ritenuto non applicabile tale ostativo dopo aver qualificato le prestazioni come pubblicitarie e determinato il luogo delle prestazioni secondo le regole comunitarie e nazionali.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 56, par. 1, lettera b)
Stabilisce il criterio comunitario per il luogo delle prestazioni pubblicitarie: il luogo è dove il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è resa la prestazione; recepita e richiamata per interpretare l'art. 7 DPR 633/1972.
Massime di principio
- Le prestazioni pubblicitarie (anche se rese indirettamente o fatturate tramite terzi) si considerano in linea di principio effettuate nel luogo in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o la stabile organizzazione per la quale è resa la prestazione; pertanto, se il committente è stabilito in un altro Stato membro, la prestazione non rileva come effettuata in Italia.
- Il carattere "indiretto" della prestazione (es. servizi forniti a un'agenzia che poi fattura al committente) non esclude l'applicazione della regola speciale per le prestazioni pubblicitarie: rileva la sostanza economica e la funzione pubblicitaria del servizio.
- Ai fini della qualificazione come prestazione pubblicitaria è sufficiente che l'attività comporti la trasmissione di un messaggio destinato a informare il pubblico sulle caratteristiche/esistenza di un prodotto o servizio o che sia parte integrante di una campagna pubblicitaria.
- Non è consentito frammentare artificiosamente un'operazione unica per alterare la disciplina IVA; si deve valutare l'operazione nel suo complesso per verificarne la natura economica reale.
- La norma sul rimborso (art. 38-bis.2 DPR 633/1972) richiede che il richiedente sia soggetto passivo nello Stato di stabilimento, non abbia stabile organizzazione in Italia e che le operazioni nello Stato di domicilio diano diritto alla detrazione: non è invece richiesta la prova che il richiedente abbia effettivamente assolto l'imposta nello Stato estero.
- L'Amministrazione finanziaria può richiedere informazioni aggiuntive allo Stato membro di stabilimento per acquisire elementi utili, ma l'onere probatorio principale circa la natura e il luogo delle prestazioni ricade sul richiedente che invoca il rimborso.
- In pratica, in casi simili è fondamentale documentare: contratti, destinatari delle prestazioni, ruolo effettivo svolto nell'ambito della campagna pubblicitaria, fatturazione (anche tramite terzi) e assenza di stabile organizzazione in Italia; tuttavia non è necessario fornire prova dell'effettivo pagamento dell'IVA nello Stato di stabilimento per ottenere il rimborso secondo la normativa richiamata.
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