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Sentenza

Sentenza del 25/03/2025 n. 7965 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

SALCA aveva impugnato il diniego di rimborso dell'IRBA versata per il biennio 2019-2020; la CTP di Torino, con sentenza n. 644/2022, aveva accolto il ricorso. La Regione Piemonte aveva appellato sostenendo che, per la struttura del tributo, il distributore trasferiva l'onere al consumatore finale e che il rimborso avrebbe quindi prodotto un indebito arricchimento. SALCA sosteneva invece di non aver traslato l'imposta e di averne sopportato il costo. La Corte tributaria d'appello ha chiesto alla Cassazione di chiarire se si applica l'art. 29, comma 2, della legge n. 428/1990 e come si ripartiscono gli oneri di prova sulla traslazione e sull'arricchimento.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, perché mancava il requisito della necessità della questione per la decisione e, comunque, la questione non era più nuova, essendo già stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità. Non ha quindi deciso l'appello né il diritto concreto di SALCA al rimborso: gli atti sono stati restituiti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, cui spetta proseguire il giudizio e provvedere anche sulle spese del procedimento in Cassazione. Nel richiamare l'orientamento già espresso, la Corte ha ricordato che l'Amministrazione deve provare sia l'effettiva traslazione dell'imposta sia l'effettivo arricchimento del richiedente; la sola inclusione dell'imposta nel prezzo non prova automaticamente l'arricchimento.

Norme richiamate

  • Art. 363-bis c.p.c.

    In conclusione, difettano i presupposti di cui all'art. 363 bis, comma 1, n. 1 c.p.c., non ricorrendo la "necessità" della questione ed essendo, comunque, venuto meno il requisito della "novità".

    Il rinvio pregiudiziale è ammissibile solo se la questione di diritto è necessaria alla decisione, non è già stata risolta dalla Cassazione, presenta gravi difficoltà interpretative ed è suscettibile di riproporsi in numerosi giudizi. Nel caso concreto, la mancanza della necessità e della novità ha comportato l'inammissibilità.

  • Art. 29, comma 2, legge n. 428/1990

    Dunque l'Amministrazione finanziaria, per escludere il diritto al rimborso, ha l'onere di dimostrare sia la traslazione su altri (nella specie, il consumatore finale) dell'onere economico costituito dal tributo chiesto in rimborso, sia l'arricchimento determinato dal rimborso in capo al richiedente, che costituiscono entrambi non già fatti costitutivi dello stesso diritto al rimborso, bensì fatti impeditivi al suo riconoscimento, così da dover essere provati, in positivo, dall'Ente impositore.

    Nel quadro dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla decisione, la traslazione economica del tributo e l'arricchimento senza causa non si presumono: costituiscono fatti impeditivi del rimborso che l'Amministrazione deve dimostrare concretamente. La prova della traslazione, da sola, non basta a dimostrare l'arricchimento.

  • Art. 81 c.p.c.

    La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

    La legittimazione ad agire richiede che chi promuove il giudizio sia il soggetto cui la legge attribuisce il potere di far valere in giudizio il diritto dedotto, salvo i casi di sostituzione processuale previsti dalla legge. La verifica è preliminare al merito e può essere compiuta d'ufficio nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • Nel rimborso di un tributo indebitamente riscosso, il fatto che il contribuente abbia eventualmente trasferito il costo nel prezzo non esclude automaticamente il rimborso: occorre accertare concretamente anche se il rimborso genererebbe un effettivo arricchimento senza causa.
  • Quando non sussiste un obbligo legale di rivalsa, la traslazione economica non può essere data per automatica in base alla sola struttura del tributo o alla sua inclusione nel prezzo; l'Amministrazione deve provarne l'effettiva verificazione.
  • La prova dell'arricchimento deve considerare le circostanze economiche pertinenti: anche una traslazione integrale può accompagnarsi a perdite, ad esempio per la diminuzione dei volumi di vendita.
  • Il contribuente che chiede il rimborso resta tenuto ad allegare e provare gli elementi costitutivi della propria pretesa; l'Amministrazione deve invece provare la traslazione e l'arricchimento quando li oppone come fatti impeditivi del rimborso.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione non serve a ottenere un parere astratto o una conferma interpretativa: la questione deve incidere concretamente sulla decisione del giudizio e rispettare tutti i requisiti dell'art. 363-bis c.p.c.

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