Sentenza n. 6034/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento: del Decreto di revoca del nulla osta rilasciato al sig. -OMISSIS-, in favore del lavoratore -OMISSIS-, avente n. prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 13.10.2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente, motivata con l'insufficiente capacità economico-finanziaria dell'originario datore di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino marocchino, aveva ottenuto nel 2023 un nulla osta al lavoro subordinato non stagionale, era entrato regolarmente in Italia il 15 marzo 2024 e aveva lavorato per l'originario datore di lavoro. La Prefettura di Caserta, dopo verifiche sulla capacità economica dell'impresa, ha revocato il nulla osta il 13 ottobre 2025, ritenendo che il reddito aziendale non consentisse ulteriori assunzioni. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 1, 3, 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione per l'omessa adeguata valutazione delle osservazioni e dei documenti contabili prodotti, nonché mancato riscontro all'istanza di accesso; violazione dell'art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999, dell'art. 44 d.l. 73/2022 e delle indicazioni amministrative richiamate, per l'uso di automatismi contabili anziché di una valutazione complessiva della situazione economico-finanziaria e contributiva dell'impresa; violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, degli artt. 5, comma 5, e 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 e dei principi di buona fede, proporzionalità e legittimo affidamento, perché la revoca tardiva si fondava su carenze imputabili al datore di lavoro, senza considerare la buona fede del lavoratore, il suo inserimento lavorativo e la nuova occupazione a tempo pieno iniziata il 3 settembre 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca, assorbendo le ulteriori censure dopo aver ritenuto dirimente il vizio relativo alla mancata valutazione della posizione attuale del lavoratore. L'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 non consente un automatismo espulsivo indifferenziato nei confronti del lavoratore straniero incolpevole: la revoca può conseguire alle verifiche negative concernenti il datore, ma l'amministrazione deve considerare la situazione concreta del lavoratore regolarmente entrato e l'eventuale sopravvenienza di un nuovo rapporto di lavoro. Nel caso concreto il ricorrente aveva documentato sia l'attività prestata per l'originario datore sia una nuova e stabile occupazione a tempo pieno, con contratto, comunicazione UNILAV e buste paga da settembre a dicembre 2025; le carenze economiche accertate riguardavano esclusivamente l'originario datore. La Prefettura aveva quindi agito con difetto di istruttoria e motivazione e in violazione degli artt. 5, comma 5, e 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, nonché dei principi di affidamento e proporzionalità. È stato disposto il riesame, considerando l'ingresso regolare, la non imputabilità al lavoratore delle carenze datoriali e la sopravvenuta occupazione, ai fini del subentro del nuovo datore o del rilascio di un titolo di soggiorno coerente con la situazione occupazionale. Spese compensate. Il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato; liquidati al difensore euro 1.200, oltre IVA e CPA, a carico dell'Erario.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022
L'art. 42, comma 2, del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, nell'introdurre una disciplina di semplificazione e accelerazione per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, ha previsto che il titolo venga rilasciato nel termine di trenta giorni anche qualora non siano state ancora acquisite le informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consentendo nelle more lo svolgimento dell'attività lavorativa, e che "al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso".
La revoca conseguente all'accertamento postumo di elementi ostativi non opera come automatismo indifferenziato contro il lavoratore straniero incolpevole; la disposizione va coordinata con le garanzie previste dal Testo unico sull'immigrazione e con la valutazione della situazione concreta del lavoratore.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Quando la mancata perfezione del contratto di soggiorno o il venir meno dei presupposti originari dipendano esclusivamente da carenze documentali, inadempimenti o sopravvenienze ascrivibili alla sfera datoriale — in assenza di qualsivoglia indice di frode o collusione imputabile al cittadino straniero — i principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento ex art. 97 Cost. e tutela del legittimo affidamento impongono all'Amministrazione di vagliare la concreta ed attuale situazione sostanziale del lavoratore.
La posizione del lavoratore incolpevole va valutata anche alla luce degli elementi nuovi sopravvenuti, quando il venir meno dei presupposti dipenda da circostanze imputabili al datore e non al lavoratore.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
In tale prospettiva, assumono pieno rilievo sia la clausola di salvaguardia degli elementi nuovi sopraggiunti di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, sia la ratio sottesa all'art. 22, comma 11, del medesimo decreto legislativo, volte a preservare la posizione del lavoratore straniero incolpevole già legittimamente presente sul territorio nazionale ed effettivamente inserito nel tessuto socio-lavorativo, consentendo all'Amministrazione di valutare il subentro di un nuovo datore di lavoro disponibile all'assunzione ovvero il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, evitando che ritardi procedimentali o carenze riferibili a terzi frustrino irragionevolmente tanto la posizione individuale dello straniero quanto l'interesse pubblico all'emersione e al regolare svolgimento di rapporti di lavoro leciti.
La disciplina mira a preservare la posizione del lavoratore straniero incolpevole, già regolarmente presente e inserito nel mercato del lavoro, consentendo di valutare il subentro di un nuovo datore o il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
art. 97 Cost.
Quando la mancata perfezione del contratto di soggiorno o il venir meno dei presupposti originari dipendano esclusivamente da carenze documentali, inadempimenti o sopravvenienze ascrivibili alla sfera datoriale — in assenza di qualsivoglia indice di frode o collusione imputabile al cittadino straniero — i principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento ex art. 97 Cost. e tutela del legittimo affidamento impongono all'Amministrazione di vagliare la concreta ed attuale situazione sostanziale del lavoratore.
Il principio di buon andamento richiede che l'amministrazione consideri la situazione effettiva e attuale del lavoratore incolpevole, evitando conseguenze sproporzionate dovute a carenze imputabili al datore.
artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002
Contestualmente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta, si liquida in favore del difensore del ricorrente, avv. Ivana Nicolò, a titolo di compenso professionale per il presente giudizio, la somma di euro 1.200,00 (milleduecento/00), comprensiva di spese generali (rimborso forfettario), oltre IVA e CPA come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice liquida il compenso del difensore secondo le disposizioni richiamate, ponendolo a carico dell'Erario.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro disposta dopo controlli successivi ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 non può tradursi in un automatismo indifferenziato a danno del lavoratore straniero incolpevole: l'amministrazione deve coordinare tale disposizione con le garanzie del Testo unico sull'immigrazione e valutare la concreta situazione del lavoratore.
- Quando la carenza dei requisiti del datore di lavoro è estranea alla condotta del lavoratore straniero, regolarmente entrato in Italia e privo di indici di frode o collusione, l'amministrazione deve considerare gli elementi nuovi sopravvenuti e l'effettivo inserimento lavorativo prima di adottare misure che incidano sulla sua posizione.
- La documentata sopravvenienza di un nuovo rapporto di lavoro può imporre all'amministrazione, nel riesame della posizione del lavoratore incolpevole, di valutare il subentro del nuovo datore o il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in coerenza con l'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998.
- La revoca del nulla osta fondata su carenze economico-finanziarie imputabili al datore è illegittima se l'amministrazione omette di valutare la situazione attuale del lavoratore e la sua comprovata occupazione sopravvenuta, incorrendo in difetto di istruttoria e motivazione e violando i principi di affidamento e proporzionalità.
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