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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37159/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di sequestro conservativo di beni intestati alla ricorrente. La ricorrente censurava principalmente la violazione dell'art. 316 c.p.p. per aver richiesto/ disposto il sequestro dopo il deposito della motivazione della sentenza di appello (oltre la fase definita "processo di merito"), nonché la violazione del principio di proporzionalità ex art. 275 c.p.p. perché l'ammontare del sequestro (circa 700.000 euro) non era ancorato alla provvisionale giudizialmente liquidata (90.000 euro) ma a una stima unilaterale delle parti civili. È stata inoltre dedotta una errata valutazione della competenza funzionale (art. 317 c.p.p.).

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso nei termini indicati e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto della Corte di appello che aveva disposto il sequestro conservativo. Ha rilevato che, ai fini dell'art. 316 c.p.p., il "processo di merito" si completa con il deposito della motivazione della sentenza di appello, pertanto la richiesta di sequestro intervenuta dopo tale deposito era illegittima. Tuttavia, poiché la sentenza di appello era divenuta irrevocabile (passata in giudicato) e aveva riconosciuto una provvisionale di 90.000 euro, la somma corrispondente a quella provvisionale è rimasta autonoma per effetto della conversione in pignoramento; il resto delle somme sequestrate è stato disposto restituito agli aventi diritto. Non sono state imposte spese alla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 316 cod. proc. pen.

    Il sequestro conservativo può essere richiesto "in ogni stato e grado del processo di merito": la Corte interpreta tale locuzione in senso restrittivo includendo anche il tempo necessario per il deposito della motivazione della sentenza di appello; pertanto, dopo il deposito della motivazione la possibilità di chiedere il sequestro in forza dell'art. 316 è venuta meno.

  • art. 317 cod. proc. pen.

    Riguarda la competenza funzionale del giudice a disporre il sequestro. La Corte ha distinto la competenza dalla questione temporale, rilevando che la valutazione del momento processuale (art. 316) è autonoma rispetto alla questione della competenza (art. 317).

  • art. 319 cod. proc. pen.

    Stabilisce la conversione del sequestro conservativo in pignoramento una volta che la sentenza penale diventa esecutiva; la Corte ha applicato la conversione ope legis limitatamente alla somma della provvisionale riconosciuta (90.000 euro).

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari patrimoniali. La censura riguardava la sproporzione tra l'ammontare del sequestro e la provvisionale effettivamente liquidata; la Corte ha rilevato l'illegittimità della misura nella parte non giustificata.

  • art. 125 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato tra i motivi dall'impugnante; il giudice non ha ritenuto decisiva tale censura separatamente, concentrandosi invece sul principio temporale di art. 316 c.p.p.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020)

    Norma sul rito scritto: la trattazione è stata disposta per iscritto e le parti hanno depositato conclusioni scritte secondo il procedimento previsto.

Massime di principio

  • Il "processo di merito" ai fini dell'art. 316 c.p.p. comprende anche il tempo necessario per il deposito della motivazione della sentenza di appello: una richiesta di sequestro conservativo successiva al deposito della motivazione è in linea di principio inammissibile.
  • Se un sequestro conservativo è stato disposto illegittimamente per vizio temporale, tale vizio può essere fatto valere in sede penale fino al definitivo esito del processo; tuttavia, se la sentenza penale diventa irrevocabile con statuizioni relative a crediti esecutivi, la parte valida del vincolo può convertirsi in pignoramento.
  • La misura del sequestro deve essere proporzionata e ancorata a elementi giudizialmente accertati (es. provvisionale liquidata) e non a stime unilaterali delle parti: importi sproporzionati possono determinare l'annullamento della misura nella parte eccedente.
  • Una volta operata la conversione in pignoramento, le questioni relative al vincolo patrimoniale competono al giudice civile, che decide nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi.
  • Nel valutare la legittimità di misure cautelari patrimoniali post-sentenza, è fondamentale verificare la tempistica delle richieste rispetto al deposito della motivazione e lo stato del processo (se ancora in fase di merito o definitivamente concluso).

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