Cassazione Civile, Ordinanza n. 08337/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatori)
La controversia
La controversia trae origine dalle domande, proposte da un'associazione di consumatori e da numerosi medici, dirette ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito per la mancata percezione di una remunerazione adeguata durante la frequenza delle scuole di specializzazione medica. I ricorrenti deducevano che le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponevano agli Stati membri di prevedere un'adeguata retribuzione per i medici specializzandi, e che l'Italia vi aveva dato attuazione solo tardivamente e parzialmente con la legge n. 257 del 1991. In appello, la Corte territoriale aveva rigettato la domanda dell'associazione per difetto di prova del danno, accolto alcune domande individuali liquidando il risarcimento in misura parametrata all'art. 11 della l. n. 370 del 1999, escluso alcune domande per corsi terminati nel 1983 e ritenuto non tempestivamente allegata una terza specializzazione per due ricorrenti. In cassazione venivano dedotti: omessa pronuncia su alcune posizioni processuali; erroneità del rigetto per i medici iscritti prima del 1983 alla luce della giurisprudenza UE e delle Sezioni Unite; erroneità del rigetto relativo alla terza specializzazione per difetto di allegazione tempestiva; erroneità della quantificazione del danno nella misura di euro 6.713,94 per anno.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per il ricorrente che aveva rinunciato al ricorso; ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'associazione Codacons perché nessuno dei motivi censurava la ratio decidendi del rigetto per mancanza di prova del danno; ha accolto il primo motivo per i ricorrenti nei cui confronti la Corte d'appello aveva omesso di pronunciare, cassando con rinvio; ha accolto anche il primo motivo per tre ricorrenti esclusi per avere iniziato la scuola nel 1980 e terminato nel 1983, in applicazione del principio secondo cui l'obbligo di remunerazione vale anche per i corsi iniziati prima del 29 gennaio 1982 ma con effetti successivi al 1° gennaio 1983, cassando con rinvio; ha rigettato il motivo relativo alla terza specializzazione di due ricorrenti, ritenendo non assolto l'onere di specifica allegazione in citazione e in appello; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla liquidazione del danno per i ricorrenti già vittoriosi in appello, e inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. per i quattro ricorrenti che contestavano la misura del risarcimento, perché la quantificazione seguita dalla Corte territoriale era conforme a un orientamento consolidato fondato sull'art. 11 l. n. 370/1999. Le spese sono state rinviate al giudice di rinvio per i capi accolti, mentre nulla è stato disposto per gli altri per difetto di attività difensiva delle amministrazioni.
Norme richiamate
il ricorso è inammissibile quando non censura la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, determinando il formarsi del giudicato interno sulla statuizione non devoluta
per le domande di credito è necessario indicare specificamente i fatti costitutivi; la mera produzione di documenti non supplisce alla mancata allegazione del fatto principale
il motivo è inammissibile quando la censura si pone contro un orientamento di legittimità consolidato
art. 11 della l. 19 ottobre 1999, n. 370
la norma esprime una quantificazione legislativa dell'obbligo risarcitorio dello Stato per la tardiva attuazione delle direttive sulle scuole di specializzazione, applicabile anche ai medici non compresi espressamente nel testo
direttiva 75/362/CEE
unitamente alle altre direttive richiamate, imponeva l'adeguata remunerazione dei medici specializzandi
direttiva 75/363/CEE
unitamente alle altre direttive richiamate, imponeva l'adeguata remunerazione dei medici specializzandi
direttiva 82/76/CEE
l'obbligo di remunerazione adeguata si estende ai periodi successivi al termine di trasposizione, anche per corsi iniziati prima della sua entrata in vigore
legge 8 agosto 1991, n. 257
indicata come intervento di tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie
costituisce parametro di liquidazione del danno da tardiva attuazione delle direttive nel periodo considerato
Massime di principio
- Nei giudizi di risarcimento per tardiva attuazione di direttive comunitarie in favore dei medici specializzandi, il diritto al risarcimento può spettare anche a chi si sia iscritto al corso prima del 29 gennaio 1982, purché il periodo pregiudizievole sia successivo al 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione.
- La domanda risarcitoria deve essere specificamente allegata sin dall'atto introduttivo: per diritti di credito eterodeterminati non è sufficiente produrre documenti dai quali il fatto possa desumersi, se il fatto costitutivo non è stato espressamente dedotto.
- Il giudice di merito non può introdurre d'ufficio fatti principali non allegati dalle parti, neppure se risultanti da documenti prodotti, quando manchi un espresso rinvio nella domanda.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, perché su quel capo si consolida il giudicato interno.
- La quantificazione del risarcimento per la mancata attuazione delle direttive sulle scuole di specializzazione va ricondotta al parametro normativo e all'orientamento di legittimità consolidato, non essendo ammessa una contestazione meramente reiterativa e priva di confronto con il diritto vivente.
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