Sentenza n. 699/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, recante condanna del Comune al pagamento di capitale, interessi moratori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, notificato e non opposto, divenuto definitivamente esecutivo. Il titolo imponeva al Comune il pagamento di euro 17.236,00, oltre agli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 e alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme quantificate, al momento della notificazione del ricorso, in euro 27.452,86, oltre agli ulteriori interessi. Ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si è costituito e non ha dimostrato di avere adempiuto al titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il decreto ingiuntivo costituiva un titolo giudiziale definitivo e che il Comune aveva l’obbligo di adempiervi integralmente, senza avere provato l’avvenuto pagamento. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Comune di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il segretario generale del Comune di Lamezia Terme, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni decorrenti dall’istanza della ricorrente. Gli interessi sono dovuti nella misura stabilita dal titolo esecutivo. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta iniqua poiché erano già dovuti interessi moratori calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.033,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un titolo giudiziale definitivo; accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di adempiere e può predisporre la nomina di un commissario ad acta.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata perché, nel caso concreto, è stata ritenuta iniqua in presenza di interessi moratori già dovuti in forza del titolo e calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002.
Gli interessi moratori sono dovuti nella misura e secondo la decorrenza stabilite dal titolo giudiziale, sino al saldo effettivo.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo non opposto e definitivamente esecutivo costituisce titolo giudiziale idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione obbligata al pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione deve dimostrare l’integrale esecuzione del titolo; in mancanza di tale prova, il giudice può dichiararne l’obbligo di adempimento, detraendo soltanto le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e, per l’eventuale ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alle circostanze concrete, risulti iniqua perché il ritardo è già compensato da interessi moratori dovuti in base al titolo esecutivo.
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