Cassazione Civile, Ordinanza n. 18180/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un operatore del commercio su aree pubbliche aveva impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale aveva disposto la confisca della merce ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 114/1998, a seguito dell’accertamento dell’esercizio dell’attività in area pubblica senza la presunta necessaria autorizzazione per quel preciso posteggio. La tesi dell’opponente era che la confisca obbligatoria non potesse applicarsi perché egli era comunque munito di un’autorizzazione per il commercio su area pubblica a posteggio, riferita a un’area diversa ma prossima; pertanto, al più, gli si sarebbe dovuta contestare la violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione, non l’assenza del titolo. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello avevano respinto l’opposizione. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la parte ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 114/1998, sostenendo che la confisca obbligatoria richiede la mancanza di autorizzazione amministrativa o, comunque, l’esercizio fuori dal territorio coperto dall’autorizzazione; nel caso concreto, poiché l’autorizzazione esisteva e il commercio era svolto comunque nel territorio di Roma Capitale, mancavano i presupposti per la confisca.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha interpretato gli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 114/1998 nel senso che il commercio su aree pubbliche in posteggio è attività diversa dal commercio itinerante e che, per la vendita su posteggio, l’autorizzazione è strettamente collegata a quello specifico posteggio assegnato. Di conseguenza, l’esercizio dell’attività su un’area/posteggio diverso da quello indicato nel titolo integra l’illecito sanzionato dall’art. 29, non una mera violazione di condizioni accessorie dell’autorizzazione. La Corte ha quindi confermato la legittimità della confisca obbligatoria e ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dando atto altresì dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Disciplina il commercio sulle aree pubbliche distinguendo tra esercizio su posteggio dato in concessione e commercio itinerante; l’autorizzazione per posteggio abilita allo specifico posteggio assegnato e, solo in via accessoria, all’itinerante nel territorio regionale.
L’illecito sussiste sia quando il commercio su aree pubbliche è svolto senza autorizzazione, sia quando è svolto in area diversa da quella oggetto dell’autorizzazione; tale condotta legittima la confisca obbligatoria.
La modifica normativa richiamata non ha innovato, quanto al punto esaminato, la disciplina dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
direttiva 2006/123/CE
È richiamata quale fonte dell’intervento normativo di attuazione, senza incidere sul principio applicato nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel commercio su aree pubbliche, l’autorizzazione rilasciata per l’esercizio su un determinato posteggio non può essere trattata come titolo generico valido per qualunque area del territorio comunale: il posteggio autorizzato è elemento essenziale del titolo.
- L’esercizio dell’attività di vendita su un posteggio diverso da quello autorizzato integra l’illecito previsto dall’art. 29 d.lgs. n. 114/1998, anche se l’operatore è munito di un’autorizzazione per altro posteggio prossimo o situato nello stesso territorio comunale.
- La confisca obbligatoria prevista dalla disciplina sul commercio ambulante non presuppone soltanto l’assenza totale di autorizzazione, ma anche l’utilizzo del titolo in un contesto spaziale diverso da quello autorizzato.
- La distinzione normativa tra commercio su posteggio e commercio itinerante impedisce di ricondurre la prima ipotesi alla mera violazione di condizioni accessorie dell’autorizzazione, quando sia mutato il sito di esercizio dell’attività.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge è infondata se pretende di ridurre a irregolarità formale una condotta che la norma qualifica espressamente come esercizio illecito dell’attività commerciale su area pubblica.
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