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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20437/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che ne aveva affermato la responsabilità per invasione di terreni o edifici, deducendo: 1) l’illogicità e l’erroneità della motivazione sulla responsabilità, sostenendo una diversa lettura delle risultanze processuali e un diverso apprezzamento delle prove; 2) la violazione di legge in relazione all’elemento soggettivo del reato, assumendo che non fosse dimostrato il dolo. La vicenda concreta, per come descritta, riguardava l’occupazione arbitraria di un immobile altrui, nel quale l’imputata avrebbe eseguito lavori e che avrebbe accorpato al proprio, con occupazione ritenuta perdurante e non meramente provvisoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che le motivazioni di primo e secondo grado si integravano e avevano dato conto, in modo logico, dell’arbitrarietà dell’occupazione dell’immobile altrui e della sussistenza del reato. Il secondo motivo è stato giudicato privo di specificità, perché non si confrontava con la motivazione che descriveva un’occupazione perdurante e non provvisoria, tale da sorreggere l’affermazione dell’elemento soggettivo. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice contestata; la Corte ne ribadisce la configurabilità in presenza di occupazione arbitraria di immobile altrui e di condotta non provvisoria, desumibile da lavori eseguiti e accorpamento dell’immobile al proprio.

  • art. 616 c.p.p.

    Usato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto, delle prove o delle risultanze processuali, né sostituire alla motivazione dei giudici di merito un diverso modello di ragionamento.
  • La motivazione delle sentenze di primo e secondo grado va letta unitariamente quando le due decisioni si integrano tra loro in un risultato organico e inscindibile.
  • Il motivo di ricorso che deduce violazione di legge o difetto dell’elemento soggettivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; in difetto, è inammissibile per mancanza di specificità.
  • Ai fini della configurabilità dell’occupazione arbitraria di immobile altrui rileva una condotta di occupazione perdurante e non provvisoria, desumibile anche da interventi materiali di integrazione dell’immobile nel proprio patrimonio di fatto.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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