Cassazione Penale, Sentenza n. 46745/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 74/2000 (occultamento o distruzione di scritture contabili al fine di evasione fiscale) in qualità di rappresentante legale pro tempore della societa' Edil Restauri s.r.l.. Ha dedotto in Cassazione violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo di non aver occultato o distrutto la documentazione contabile poiche' tale documentazione gli era stata appena consegnata dal precedente amministratore e sarebbe stata oggetto di furto denunciato anteriormente all'accertamento della Guardia di Finanza; ha inoltre contestato la sussistenza del dolo, osservando che le movimentazioni rilevate riguardavano periodi precedenti alla sua nomina e che la societa' sarebbe rimasta inattiva nel 2012-2013.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto attiene alla valutazione della prova e alla ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se la motivazione e' congrua. La Corte territoriale aveva esaminato le deduzioni difensive e ritenuto non credibile la tesi del furto (vettura priva di segni di effrazione, auto intestata a terza persona, mancata cooperazione dell'imputato con i militari e mancata produzione della documentazione nonostante l'invito). Quanto alla mancanza del dolo e all'inattivita' della societa', la Corte ha osservato che tali affermazioni erano prive di riscontri e che, in assenza dei libri contabili, non era possibile ricostruire i redditi né escludere il dolo. Per l'inammissibilita' del ricorso e' stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma e' stata applicata per configurare il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili compiuto dal rappresentante legale al fine di evadere imposte; la Corte ha ritenuto sussistente l'illecito alla luce dell'assenza dei documenti e della valutazione negativa della versione difensiva.
Applicato per imporre al ricorrente l'onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della dichiarazione di inammissibilita' del ricorso.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U)
Sez. U, 13/12/1995 (Clarke) e Sez. U, 25/11/1995 (Facchini)
Ribadito il principio che il sindacato della Corte di legittimita' e' limitato alla congruita' e completezza della motivazione del giudice di merito; non compete alla Cassazione sostituirsi al giudice territoriale nella valutazione dell'attendibilita' delle prove.
Massime di principio
- In Cassazione non e' possibile rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti e sull'attendibilita' delle prove se la motivazione della sentenza impugnata e' congrua e coerente.
- Per contrastare un'accusa di occultamento o distruzione di scritture contabili basata sull'assenza dei documenti e' necessario fornire prove concrete e coeve (es. denuncia di furto con tempestiva documentazione probatoria, elementi che dimostrino la legittima custodia dei documenti, testimonianze o video/fotografie) in grado di rendere plausibile la versione alternativa.
- La mera asserzione di inattivita' della societa' o l'affermazione che le operazioni contestate si siano svolte prima dell'assunzione della carica non e' sufficiente: occorrono riscontri documentali o bancari che dimostrino l'assenza di attivita' o l'estraneita' personale rispetto alle operazioni contestate.
- La mancata cooperazione con gli organi inquirenti (non presentarsi all'invito a produrre documenti, non rispondere alle richieste) indebolisce la posizione difensiva e puo' essere valorizzata negativamente dal giudice di merito.
- Quando si propone ricorso per cassazione e' strategico concentrarsi su profili di diritto e su eventuali vizi sostanziali o formali della motivazione: motivi che si riducano a una diversa valutazione del merito rischiano l'inammissibilita' e sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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