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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46745/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 74/2000 (occultamento o distruzione di scritture contabili al fine di evasione fiscale) in qualità di rappresentante legale pro tempore della societa' Edil Restauri s.r.l.. Ha dedotto in Cassazione violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo di non aver occultato o distrutto la documentazione contabile poiche' tale documentazione gli era stata appena consegnata dal precedente amministratore e sarebbe stata oggetto di furto denunciato anteriormente all'accertamento della Guardia di Finanza; ha inoltre contestato la sussistenza del dolo, osservando che le movimentazioni rilevate riguardavano periodi precedenti alla sua nomina e che la societa' sarebbe rimasta inattiva nel 2012-2013.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto attiene alla valutazione della prova e alla ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se la motivazione e' congrua. La Corte territoriale aveva esaminato le deduzioni difensive e ritenuto non credibile la tesi del furto (vettura priva di segni di effrazione, auto intestata a terza persona, mancata cooperazione dell'imputato con i militari e mancata produzione della documentazione nonostante l'invito). Quanto alla mancanza del dolo e all'inattivita' della societa', la Corte ha osservato che tali affermazioni erano prive di riscontri e che, in assenza dei libri contabili, non era possibile ricostruire i redditi né escludere il dolo. Per l'inammissibilita' del ricorso e' stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 74/2000

    La norma e' stata applicata per configurare il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili compiuto dal rappresentante legale al fine di evadere imposte; la Corte ha ritenuto sussistente l'illecito alla luce dell'assenza dei documenti e della valutazione negativa della versione difensiva.

  • codice di procedura penale

    Applicato per imporre al ricorrente l'onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della dichiarazione di inammissibilita' del ricorso.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U)

    Sez. U, 13/12/1995 (Clarke) e Sez. U, 25/11/1995 (Facchini)

    Ribadito il principio che il sindacato della Corte di legittimita' e' limitato alla congruita' e completezza della motivazione del giudice di merito; non compete alla Cassazione sostituirsi al giudice territoriale nella valutazione dell'attendibilita' delle prove.

Massime di principio

  • In Cassazione non e' possibile rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti e sull'attendibilita' delle prove se la motivazione della sentenza impugnata e' congrua e coerente.
  • Per contrastare un'accusa di occultamento o distruzione di scritture contabili basata sull'assenza dei documenti e' necessario fornire prove concrete e coeve (es. denuncia di furto con tempestiva documentazione probatoria, elementi che dimostrino la legittima custodia dei documenti, testimonianze o video/fotografie) in grado di rendere plausibile la versione alternativa.
  • La mera asserzione di inattivita' della societa' o l'affermazione che le operazioni contestate si siano svolte prima dell'assunzione della carica non e' sufficiente: occorrono riscontri documentali o bancari che dimostrino l'assenza di attivita' o l'estraneita' personale rispetto alle operazioni contestate.
  • La mancata cooperazione con gli organi inquirenti (non presentarsi all'invito a produrre documenti, non rispondere alle richieste) indebolisce la posizione difensiva e puo' essere valorizzata negativamente dal giudice di merito.
  • Quando si propone ricorso per cassazione e' strategico concentrarsi su profili di diritto e su eventuali vizi sostanziali o formali della motivazione: motivi che si riducano a una diversa valutazione del merito rischiano l'inammissibilita' e sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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