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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7073/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia ha impugnato in Cassazione la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione che aveva proposto contro l'ordinanza del G.I.P. del 23/08/2023, la quale aveva disposto la revoca parziale della confisca sugli immobili oltre il valore di €140.000,00. L'Agenzia ha dedotto la violazione dell'art. 667, comma 4, c.p.p., sostenendo che l'ordinanza impugnata non era stata notificata all'Avvocatura dello Stato (patrocinatore esclusivo dell'Agenzia) bensì solamente alla pec istituzionale dell'Agenzia, per cui non è mai decorso il termine decadenziale di quindici giorni previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al G.I.P. di Venezia per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 11 R.D. 30/10/1933 n.161, secondo cui gli atti devono essere notificati all'Avvocatura dello Stato a pena di nullità, e ha richiamato la giurisprudenza che stabilisce che, in assenza di notifica all'Avvocatura, il termine per l'impugnazione decorre dal momento della conoscenza certa ed effettiva da parte dell'Avvocatura stessa. Inoltre, la Corte ha osservato che la regolarità del contraddittorio è presupposto imprescindibile per decidere sull'interesse ad impugnare: un contraddittorio non integro determina una nullità di ordine generale che impedisce la valutazione di questioni come la carenza di interesse.

Norme richiamate

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 161, art. 11

    “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale ... devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato ... Le notificazioni ... devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.”

    La notificazione degli atti processuali all'Avvocatura dello Stato è obbligatoria quando è in gioco una Amministrazione statale; la mancata notifica determina nullità rilevabile d'ufficio e fa decorrere i termini di impugnazione solo dalla conoscenza certa dell'atto da parte dell'Avvocatura.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    termine decadenziale di quindici giorni per l'impugnazione (come richiamato nelle motivazioni)

    Stabilisce il termine decadenziale per l'opposizione in materia esecutiva; tuttavia, se la notificazione non è avvenuta all'Avvocatura dello Stato quando dovuta, il termine non può ritenersi decorso nei confronti dell'Amministrazione fino alla conoscenza effettiva da parte dell'Avvocatura.

  • Cassazione Sez. 1, n. 43482 del 19/05/2021

    Principio consolidato secondo il quale, nelle controversie di confisca, la rappresentanza dell'Agenzia spetta all'Avvocatura dello Stato e la notificazione degli atti a quest'ultima è a pena di nullità; in mancanza, il termine di impugnazione decorre dalla conoscenza certa da parte dell'Avvocatura.

  • Cassazione Sez. 1, n. 21 del 19/09/2014

    Conferma l'obbligo di notificazione all'Avvocatura dello Stato per le controversie relative all'amministrazione e destinazione dei beni confiscati, con nullità delle notificazioni fatte in difetto.

  • Cassazione Sez. 3, n. 404 dell'11/11/2020

    Rileva che l'assenza di un contraddittorio integrale in fase esecutiva integra una nullità generale e assoluta, rilevabile d'ufficio, che impedisce decisioni su questioni sostanziali e processuali subordinate alla regolarità del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando è parte un'Amministrazione statale che ha patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato, tutti gli atti giudiziali devono essere notificati all'Avvocatura a pena di nullità; la notificazione alla sola PEC dell'Amministrazione non è sufficiente.
  • Se la notifica all'Avvocatura manca, i termini decadenziali per proporre impugnazioni decorrono dalla conoscenza certa ed effettiva dell'atto da parte dell'Avvocatura, non dalla conoscenza dell'Amministrazione.
  • Una decisione di inammissibilità fondata sulla tardività di un'impugnazione è illegittima se l'Amministrazione non è stata regolarmente notificata per il tramite dell'Avvocatura; ciò comporta annullamento e rinvio per ristorare il contraddittorio.
  • La verifica della sussistenza dell'interesse ad impugnare (es. per trasferimento dei beni a terzi/ente locale) non può essere compiuta quando il contraddittorio è stato incompleto: il giudice deve prima assicurare la regolare partecipazione delle parti obbligatorie.
  • Prassi consigliata: quando si difende o si rappresenta un ente statale, controllare sempre che le notifiche siano indirizzate all'Avvocatura dello Stato competente; chi propone impugnazioni contro provvedimenti che incidono su beni confiscati dovrebbe formalmente notificare anche all'Avvocatura per evitare vizî di nullità.
  • In caso di mancata notificazione all'Avvocatura, valutare immediatamente la proposizione di rimedi impugnatori e la deduzione della nullità del provvedimento per difetto di contraddittorio, chiedendo ove necessario l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.

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