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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33575/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione finanziaria relativo ad attrezzature di un esercizio commerciale e da vicende connesse alla cessione/gestione dell’azienda. In primo grado erano stati opposti decreti ingiuntivi ottenuti dalla concedente leasing per la riconsegna dei beni e il pagamento di canoni insoluti; nel medesimo giudizio erano state sollevate anche domande relative a una scrittura privata con cui un soggetto subentrante si sarebbe impegnato a volturare il contratto di leasing e a liberare gli originari obbligati. In appello, però, la censura proposta riguardava solo la condanna generica al risarcimento del danno pronunciata a favore dell’originario utilizzatore dei beni. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo di nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 301 c.p.c., sostenendo che la morte dell’unico difensore degli appellanti, intervenuta dopo la rimessione della causa in decisione e prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche, aveva determinato l’interruzione automatica del processo; di conseguenza, tutti gli atti successivi sarebbero nulli, compresa la sentenza d’appello. Hanno inoltre prodotto il certificato di morte del difensore per provare l’evento interruttivo in sede di legittimità ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui la morte dell’unico difensore della parte costituita determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame. Dal testo disponibile non risulta la regolazione finale delle spese nel presente giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 301 c.p.c.

    "se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso"

    l’evento riguardante l’unico difensore produce interruzione automatica del processo, indipendentemente dalla conoscenza dell’evento da parte del giudice o delle altre parti, e impedisce la valida prosecuzione del giudizio.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    il vizio denunciato viene qualificato come nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle norme processuali sull’interruzione.

  • art. 372 c.p.c.

    l’evento interruttivo può essere provato in cassazione mediante produzione documentale, ma solo dalla parte colpita dall’evento.

  • art. 190 c.p.c.

    la causa era stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per conclusionali e repliche; la mancata possibilità di utilizzarli integra pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    indicato come rito di trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    richiamato nel controricorso e nel ragionamento della Corte per evidenziare la rilevanza della nullità processuale attinente alla tutela del diritto di difesa.

Massime di principio

  • La morte dell’unico difensore della parte costituita determina, di per sé, l’interruzione automatica del processo e rende nulli gli atti compiuti successivamente, inclusa la sentenza eventualmente pronunciata.
  • L’evento interruttivo può essere fatto valere e provato in sede di legittimità mediante documenti ex art. 372 c.p.c., ma solo dalla parte interessata dalla causa interruttiva.
  • La violazione del diritto di difesa per mancato godimento dei termini per le difese finali e per le repliche integra una nullità della sentenza senza che la parte debba specificare in concreto quali difese avrebbe svolto, poiché il pregiudizio deriva direttamente dalla compressione del contraddittorio.
  • Il contraddittorio non si esaurisce nell’atto introduttivo, ma deve essere garantito in modo effettivo per tutta la durata del processo, incluse le fasi di precisazione delle conclusioni e di scambio di scritti conclusionali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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