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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44672/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I fratelli Giovanni e Gaspare Polverino, terzi interessati in qualità di eredi, hanno chiesto la revoca dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo imposto con sentenza di condanna per reato urbanistico a carico del loro defunto padre Vincenzo Polverino (sent. Pret. Napoli 2/12/1998, riformata in appello 5/4/2000, irrevocabile). Hanno dedotto che la Corte d'appello ha rigettato l'istanza sull'erroneo presupposto che non esistessero provvedimenti amministrativi incompatibili con l'esecuzione (quando invece era stato trasmesso via PEC, il 25/05/2022, un permesso di costruire in sanatoria rilasciato a seguito di domanda di condono), e hanno inoltre denunciato la violazione del contraddittorio per mancata notifica delle fissazioni udienza del 19/09/2022 e dell'08/03/2023, impedendo al difensore di fiducia di partecipare e di richiamare l'attenzione sui provvedimenti in sanatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nel motivo assorbente relativo alla violazione del contraddittorio. Dall'esame del fascicolo è emerso che dopo l'udienza dell'11/04/2022 non risultano notificate agli istanti e al loro difensore le successive fissazioni per il 19/09/2022 e l'08/03/2023; in tali udienze erano presenti difensori d'ufficio diversi dal difensore di fiducia, che non ha potuto partecipare né richiamare i provvedimenti in sanatoria prodotti via PEC. Si è configurata una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che invalida l'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. Per questi motivi la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 178, lett. c)

    art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    La violazione del contraddittorio e delle formalità inerenti alla partecipazione delle parti (es. mancata notifica della fissazione di udienza al difensore di fiducia) configura una causa di nullità prevista dall'art. 178, lett. c). Nel caso concreto tale nullità ha inciso sulla regolarità del procedimento di esecuzione.

  • codice di procedura penale, art. 185, comma 1

    art. 185, comma 1, cod. proc. pen.

    La nullità rilevata ai sensi dell'art. 178 determina l'invalidità dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 185, comma 1; la Corte di cassazione ne può pronunciare l'annullamento e disporre gli ulteriori atti processuali necessari.

Massime di principio

  • La mancata notifica alle parti o al loro difensore della fissazione di udienze che incidono sul diritto di partecipare determina una nullità rilevante che può compromettere gli atti conseguenti e portare all'annullamento del provvedimento impugnato.
  • La produzione di documenti attraverso strumenti telematici (es. PEC) vale solo se la parte ha effettiva possibilità di richiamarli in contraddittorio: se il difensore di fiducia non è stato messo nelle condizioni di partecipare, il valore probatorio dei documenti può non essere considerato e ciò può comportare l'annullamento dell'atto.
  • La nullità di cui all'art. 178 cod. proc. pen. è sanabile solo nei modi e nei tempi previsti; se tempestivamente dedotta, la Corte di cassazione può annullare l'atto senza rinvio e disporre la rinnovazione o la trasmissione degli atti per il prosieguo.
  • Quando è in gioco l'esecuzione di un ordine di demolizione successivo a una condanna irrevocabile, la valutazione di eventuali provvedimenti amministrativi (es. permessi in sanatoria) deve avvenire nel pieno rispetto del contraddittorio: il giudice dell'esecuzione non può prescindere dall'esame di tali titoli se la parte interessata non è stata messa nella condizione di farli valere.
  • In situazioni analoghe, la parte che subisce la mancata notifica deve tempestivamente dedurre la nullità e, se necessario, ricorrere in cassazione: l'accoglimento può comportare l'annullamento dell'atto impugnato e il rinvio o la trasmissione per una nuova valutazione nel rispetto del contraddittorio.

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