Cassazione Penale, Sentenza n. 10981/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto istanza di ricusazione del giudice Marco Belisari sostenendo che, attraverso una serie di provvedimenti e decisioni interlocutorie (rigetto della nomina di interprete, rigetto delle eccezioni di nullità dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e dell'informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p., dichiarata inutilizzabilità di riprese video, inammissibilità della costituzione di parte civile e della lista testimoniale, rigetto di richiesta di esame testimoniale, diniego di proscioglimento predibattimentale ex art. 129 c.p.p.), il giudice avrebbe indebitamente manifestato il suo convincimento sui fatti e mostrato pregiudizio tale da integrare causa di ricusazione. Denunciano inoltre violazione del contraddittorio per decisione "de plano" e censurano la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende e espressioni ritenute offensive nella motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le censure siano fondate su ordinanze di carattere procedurale e di governo dell'udienza che non costituiscono, di per sé, causa di ricusazione salvo che il giudice abbia anticipato valutazioni sul merito della "res iudicanda"; nel caso non vi è prova di tale anticipazione. Quanto al procedimento 'de plano', la Corte ha confermato la legittimità dell'ordinanza di inammissibilità perché le ragioni erano manifestamente infondate e non oggetto di controversia giurisprudenziale. Sull'aspetto sanzionatorio, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che giustifica la condanna pecuniaria per aver ecceduto i limiti della ricusazione. Perciò i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (oltre alla precedente condanna di euro 1.000,00 disposta dalla Corte d'appello), con conferma dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 37 cod. proc. pen., comma 1
La Corte interpreta la norma nel senso che la ricusazione richiede elementi che facciano ritenere un pregiudizio del giudice o una anticipata valutazione sul merito; decisioni procedurali e di governo dell'udienza non sono di per sé causa di ricusazione salvo che il giudice abbia anticipato la valutazione sulla responsabilità dell'imputato.
La pronuncia di inammissibilità "de plano" è legittima quando le ragioni di ricusazione risultano manifestamente infondate; è invece illegittima se le questioni sono controverse in giurisprudenza, perché allora non può ritenersi manifesta infondatezza.
L'articolo autorizza la condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di ricusazione infondata; la Corte ritiene sufficiente una motivazione sintetica che richiami le ragioni del rigetto o dell'inammissibilità per giustificare la sanzione.
La norma è richiamata quale base per l'addebito delle spese e per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di enunciare i motivi in modo sintetico per la cassazione; i ricorsi sono formulati nei limiti richiesti dalla disposizione.
art. 23 comma 8, d.l. 127/2020
Prevede la possibilità per il Pubblico Ministero di depositare requisitoria e conclusioni scritte; nella vicenda la Procura generale ha depositato conclusioni chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
art. 415-bis e art. 369 cod. proc. pen. (richiamati in fatto)
Sono norme relative rispettivamente alla comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini e all'informazione di garanzia; la Corte osserva che la dedotta nullità di tali atti è questione procedurale che non configura automaticamente causa di ricusazione del giudice che le decide.
Massime di principio
- Le decisioni del giudice su questioni procedurali, di governo dell'udienza o sull'ammissione di mezzi istruttori non costituiscono normalmente motivo di ricusazione: la ricusazione è fondata solo se emerge un'effettiva anticipazione del giudizio sul merito della cause (predisposizione sulla responsabilità dell'imputato).
- È legittimo per la Corte rigettare "de plano" una domanda di ricusazione quando le ragioni addotte sono manifestamente infondate; tuttavia, se le questioni sollevate sono oggetto di contrasto giurisprudenziale, il provvedimento non dovrebbe essere deciso de plano per non pregiudicare il diritto al contraddittorio.
- La condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende per ricusazione infondata è ammissibile e non richiede una motivazione estesa: è sufficiente un richiamo alle ragioni che hanno determinato il rigetto o l'inammissibilità, purché non illogiche o contraddittorie.
- In situazioni simili, la parte che ritenga viziato il giudice dovrebbe documentare e provare fatti concreti da cui desumere la manifestazione di un convincimento anticipato sul merito (espressioni esplicite sul fatto o sulla colpevolezza), e proporre la ricusazione tempestivamente; altrimenti la contestazione rischia di essere qualificata come abuso o manifestamente infondata.
- Quando la questione è complessa o giurisprudenzialmente controversa, è preferibile proporre le doglianze con gli strumenti impugnatori ordinari (impugnazioni di provvedimenti o istanze istruttorie) piuttosto che ricorsi di ricusazione, per evitare sanzioni per inammissibilità.
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