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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35197/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (soccombente)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c., perché il giudice d'appello lo aveva condannato alla rifusione delle spese in favore della Prefettura di Roma, pur essendo quest'ultima contumace nel grado di appello. La vicenda origina da un'esecuzione forzata promossa dal ricorrente in forza di titolo esecutivo giudiziale nei confronti della Prefettura; quest'ultima propose opposizione all'esecuzione, accolta dal Giudice di pace. In appello il soccombente impugnò la decisione, ma il Tribunale dichiarò l'impugnazione inammissibile e lo condannò anche alle spese in favore della Prefettura, nonostante la sua indefensio. In cassazione il ricorrente ha censurato solo tale capo di spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo: il contumace non ha sostenuto spese di difesa e quindi non ha diritto alla loro rifusione. Ha perciò accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese di appello e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha eliminato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore della Prefettura, lasciando fermo il resto della decisione. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese presuppone che la parte abbia effettivamente sostenuto spese di difesa; la parte contumace, non avendo svolto attività difensiva, non ha diritto alla rifusione delle spese.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare in parte qua e decidere nel merito, eliminando il capo illegittimo senza rinvio.

Massime di principio

  • La condanna alle spese processuali non può essere pronunciata in favore della parte rimasta contumace nel grado in cui le spese vengono liquidate, perché la rifusione presuppone spese effettivamente sostenute per la difesa.
  • Se l'errore riguarda soltanto il capo sulle spese e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può correggere direttamente la decisione nel merito, cassando la sentenza limitatamente a quel capo.
  • La contumacia della parte vittoriosa nel grado di merito esclude, di regola, il diritto alla rifusione delle spese di quel medesimo grado, salvo che il testo della decisione consenta di individuare spese effettive non emergenti qui.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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