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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24472/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato propone ricorso avverso la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile del reato di ricettazione, in relazione alla detenzione e vendita di numerosi capi di abbigliamento e accessori recanti marchi e segni distintivi contraffatti o alterati. Con il primo motivo deduce la maturata prescrizione del reato; con il secondo censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo che la valutazione di merito sarebbe stata ingiustificata o comunque non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Osserva che la doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata, poiché l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla data di emissione del dispositivo della sentenza impugnata; inoltre, per il reato contestato non risulta comunque intervenuta alcuna prescrizione. Quanto alle attenuanti generiche, il motivo è ritenuto non consentito in sede di legittimità e aspecifico, perché non si confronta con la motivazione della sentenza di merito, che ha valorizzato il rilevante numero di capi contraffatti o alterati detenuti e venduti dall'imputato. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È il reato oggetto del giudizio; la Corte rileva che per esso non risulta intervenuta la prescrizione.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è sindacabile se sorretto da motivazione congrua e non illogica; il giudice di merito può fondare il diniego su elementi ritenuti decisivi o rilevanti senza esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli.

  • Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266

    L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata dopo la data di emissione del dispositivo della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione della prescrizione è manifestamente infondata se il ricorso è inammissibile, poiché l'inammissibilità impedisce di rilevare una prescrizione maturata dopo il dispositivo della sentenza impugnata.
  • Il controllo di legittimità sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è limitato alla verifica della congruità e non manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una nuova valutazione del merito.
  • Per negare le attenuanti generiche il giudice di merito può valorizzare uno o più elementi ritenuti decisivi o comunque significativi, senza dover confutare puntualmente ogni singola deduzione difensiva o ogni dato favorevole agli atti.
  • Un motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazionePena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

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