Cassazione Penale, Sentenza n. 8077/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di revoca del decreto penale di condanna emesso il 10/11/2018 (irrev. 21/12/2018) per il reato di cui all'art. 4, comma 7, L. n. 628/1961, formulata ai sensi dell'art. 669 c.p.p. in ragione di una sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria il 14/10/2020 (irrev. 27/02/2021) per il medesimo fatto. Il Tribunale dell'esecuzione aveva rigettato la revoca ritenendo che mancasse l'identità del fatto tra i due procedimenti, sulla base di differenze indicate nella data ("tempus commissi delicti") e nella presenza, nel decreto penale, del riferimento nominativo a due lavoratori non espresso nella sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice dell'esecuzione. La Corte ha rilevato che il Giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente valutato gli atti e la sentenza per desumere la reale data del fatto quando il "tempus" è espresso in modo non univoco, e ha ritenuto irrilevante la mera mancata indicazione nominativa dei lavoratori in uno dei due procedimenti, posto che entrambi i procedimenti avevano per oggetto la stessa omissione di risposta all'Ispettorato del Lavoro relativa alla SATI s.r.l., società della quale il GRUSSU era liquidatore. Per queste ragioni la vicenda è stata rinviata per nuovo esame sulla sussistenza del ne bis in idem.
Norme richiamate
art. 4, comma 7, L. n. 628/1961
Norma sostanziale del reato contestato; la Corte non entra nel merito della fattispecie sostanziale ma la indica come titolo di accusa comune ai due procedimenti, rilevante per la verifica dell'identità del fatto.
Norma procedurale che disciplina la revoca del decreto penale di condanna; il ricorso per revoca è stato proposto ai sensi di questa disposizione in seguito all'emergere di una sentenza definitiva di assoluzione.
Principio del ne bis in idem (giurisprudenza costituzionale e sovranazionale)
La Corte applica il principio secondo cui non può procedersi o punirsi due volte per lo stesso fatto; il giudice dell'esecuzione deve valutare l'identità del fatto in relazione all'oggetto concreto del giudicato.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata (Sez. I, n. 30609/2014 Raia; Sez. I, n. 40150/2024 Tronnbetta; Sez. V, n. 31243/2024 Yunas)
Orientamenti consolidati secondo cui, quando il "tempus commissi delicti" non è indicato con precisione, il giudice dell'esecuzione può e deve esaminare il contenuto della sentenza e, se necessario, gli atti del procedimento per ricavare la data effettiva del reato; inoltre l'identità del fatto va valutata rispetto all'oggetto concreto del giudicato e non confrontando elementi astratti.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nella valutazione di domande di revoca per ne bis in idem, deve esaminare la sentenza e gli atti del procedimento per ricavare la data effettiva del fatto quando il "tempus" nella imputazione non è preciso.
- Differenze formali o descrittive tra imputazioni (es. presenza o assenza di riferimenti nominativi a terzi) non escludono automaticamente l'identità del fatto se l'oggetto concreto delle due procedure è sostanzialmente lo stesso.
- L'identità del fatto va valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, non confrontando esclusivamente le categorie astratte del reato.
- In caso di dubbio o di valutazione incompleta da parte del giudice dell'esecuzione, la corretta strada è l'annullamento dell'atto impugnato e il rinvio per un nuovo esame, affinché si compiano gli accertamenti documentali necessari.
- La giurisprudenza consolidata autorizza il ricorso agli atti processuali per superare ambiguità temporali o descrittive nell'imputazione, al fine di garantire il rispetto del principio del ne bis in idem.
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