Cassazione Penale, Ordinanza n. 21791/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna per evasione pronunciata in appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna pronunciata dalla Corte d'appello per il reato di evasione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: con il primo motivo ha dedotto la carenza del dolo e la non offensività della condotta, sostenendo che l'allontanamento fosse di brevissima durata; con il secondo motivo ha denunciato un'erronea valutazione della prova da parte del giudice di merito; con il terzo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era meramente riproduttivo di una doglianza già proposta in appello e disattesa, che il secondo era del tutto generico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, e che il terzo era aspecifico poiché non si misurava con il richiamo della Corte territoriale alla gravità del fatto e ai precedenti specifici.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di evasione, oggetto della condanna confermata in appello.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il ricorso non si confronta con la motivazione di merito che valorizza la gravità del fatto e i precedenti specifici.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente una censura già proposta in appello e già specificamente disattesa dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso che contesti la valutazione della prova deve misurarsi in modo puntuale con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata; formule generiche o mere enunciazioni non sono sufficienti.
- La deduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede un confronto concreto con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del diniego, specie quando siano richiamate la gravità della condotta e i precedenti dell'imputato.
- La brevità dell'allontanamento non esclude di per sé la configurabilità del dolo o l'offensività della condotta, se la censura non supera le valutazioni di merito già compiute e logicamente motivate.
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